Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4366 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32543/2018 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Torino, Via

Giocciardini 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Trucco, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 510/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/10/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 510 del 21.3.2018 di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva dell’impugnazione promossa avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la corte di merito disposto l’audizione dell’odierno ricorrente e per non aver concesso a quest’ultimo la protezione sussidiaria pur in presenza dei presupposti per il suo riconoscimento;

– che il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè dell’art. 10 Cost., per avere il giudice di merito ritenuto non idoneo a fondare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari l’avere il ricorrente lasciato il suo paese in condizioni di assoluta precarietà e senza che ivi siano garantite le libertà democratiche;

– che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, da un lato, non censura la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale ha rilevato la mancata deduzione di ragioni di contestazione della mancata audizione; dall’altro lato, in quanto è volto ad un riesame del merito precluso a questa Corte; dall’altro lato ancora, perchè in contraddizione con i principi elaborati in questa sede;

– che la congrua motivazione del provvedimento impugnato ha esaminato la situazione esposta dal richiedente, cittadino nigeriano, ritenendo il suo racconto – secondo il quale egli sarebbe fuggito dal suo paese d’origine per evitare una condanna per furto di petrolio scarsamente credibile e contraddittorio, nonchè comunque, non idoneo a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione della protezione;

– che il provvedimento impugnato ha rilevato la totale assenza di censure alla decisione di primo grado e le numerose incongruenze delle affermazioni del richiedente, che ha limitato la propria difesa ad evidenziare la situazione socio-economica della Nigeria, onde l’appello difettava di idonee censure; ha aggiunto che, altresì, comunque non sussiste nessuna situazione di minaccia grave ed individuale alla vita derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato;

– che, oltre ad avere svolto la riportata motivazione duplice, in ogni caso, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;

– che, inoltre, per quanto concerne la doglianza circa la mancata audizione dell’odierno ricorrente, questa Corte ha chiarito che “Nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare udienza, non consegue automaticamente l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, ove ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata” (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3029; Cass. n. 17717/2018);

– che, nel caso di specie, non è stata affatto dedotta nè la mancata videoregistrazione dell’audizione – fermo restando che il colloquio risulta essere pacificamente avvenuto dinanzi la Commissione territoriale – nè la mancata fissazione dell’udienza;

– che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte chiarito che “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (…) (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. n. 1702/2018);

– che, nel caso di specie, l’odierno ricorrente si duole, invece, del mancato riconoscimento del permesso di soggiorno proprio lamentando circostanze del tutto generiche e la mera difficoltà di vita nel paese di origine;

– che occorre aggiungere come, ancor più radicalmente, prima la commissione e poi i giudici del merito non hanno ritenuto il racconto esposto dal richiedente affatto credibile: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. n. 27503/2018) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925/2018; Cass. n. 3340/2019);

– che non è necessario provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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