Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4366 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/02/2017),  n. 4366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2714-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE ZANGHI’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ULPMO MESSINA, ASSESSORATO REGIONALE LAVORO PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2309/2013 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA del

17/12/2013, depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa e stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con sentenza del 24 dicembre 2013 la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da M.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale nonchè dell’UPLMO di Messina intesa all’accertamento del suo stato di invalido al 46% ai fini della iscrizione negli elenchi speciali degli invalidi civili.

La Corte territoriale, all’esito dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, riteneva che le malattie da cui era affetto il M. lo rendevano invalido nella misura solo del 41%.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il predetto affidato ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato procura; l’Assessorato e l’UPLMO sono rimasti intimati.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 113 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il giudice del gravame, nel recepire la consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello, aveva declassato la valutazione del danno alla gamba dalla voce 7202 (41%) alla voce 7223 (35%) violando il giudicato parziale che si era formato sulla affermazione contenuta nella CTU espletata in primo grado e riportata nella sentenza del Tribunale secondo cui il ricorrente era affetto dalla patologia di cui alla voce 7202 delle tabelle allegate al D.M. 5 febbraio 1992, determinazione questa non impugnata. Ed infatti, il gravame proposto dal M. aveva investito solo la mancata valutazione da parte del consulente di prime cure e del Tribunale della sindrome depressiva (poi considerata nella CTU disposta in appello e ritenuta invalidante nella misura del 10%).

Il motivo è infondato.

Vale ricordare che per costante orientamento di questa Corte il giudicato interno si può formare solo in relazione ad un capo autonomo della sentenza ovvero quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione. (Cass. n. 6304 del 19/03/2014; Cass. n. 4732 del 23/03/2012).

Orbene, nel caso in esame il Tribunale aveva rigettato la domanda del M. e con il ricorso in appello al giudice di secondo grado era stata nuovamente devoluta la cognizione circa l’accertamento della sussistenza dello stato di invalido al 46% e non solo la incidenza invalidante di alcune patologie e non di altre da cui pure era risultato affetto. Correttamente, quindi, il consulente nominato dalla Corte di appello – nell’ambito di una valutazione complessiva di tali patologie – ha proceduto a riconsiderare anche la menomazione della gamba (esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi dell’anca) e la sua incidenza invalidante.

Nè la parte risultata completamente vittoriosa in primo grado aveva alcun onere di proporre appello incidentale (da ultimo: Cass. n. 9889 del 13/05/2016).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il M. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si ribadiscono le argomentazioni di cui al ricorso in particolare si insiste nell’assunto che la determinazione nella misura del 41% della malattia alla gamba costituirebbe un capo autonomo della sentenza impugnata in appello.

Osserva il Collegio, in aggiunta al contenuto della relazione che è pienamente condiviso, che nel caso in esame a fronte di una pronuncia di rigetto) della domanda non è individuabile alcun capo autonomo della decisione suscettibile di passare in giudicato ragion per cui al giudice del gravame era devoluta la piena cognizione circa l’accertamento del complessivo quadro morboso di cui era portatore il M. e della sua complessiva efficacia invalidante.

Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna apprezzabile attività difensiva.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013,quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si ed’ perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (sezioni unite, sent. N. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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