Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4365 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4365 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 8015-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
giusta procura specialein calce al ricorso;

– ricorrente contro
MORELLO ROSALIA;

– intimata avverso la sentenza n. 97/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 3.2.2011, depositata il 29/03/2011;

Data pubblicazione: 24/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

Con la relazione redatta ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. si espone
quanto segue:
“Rosalia Morello ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la
trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla
normativa precedente a quella della legge n. 222/84, in pensione di
vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è
stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto
sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda amministrativa, in presenza
dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza
nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha
ritenuto, in particolare, sussistente l’interesse al riconoscimento di una
prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività e
non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto
alla pensione di invalidità. Ha osservato che, del resto, era garantito un
importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della
pensione di invalidità in godimento.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un
unico motivo. L’intimata non si è costituita.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 10 RDL
n. 636/1939, 1 della legge n. 222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n.
Ric. 2012 n. 08015 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

Fatto e diritto

638/83, 60 RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n.
218/52, 1, 2, 5 e 6 d.lgs. n. 503/92, chiedendo a questa Corte di stabilire se il disposto dell’art. 1 della citata legge n. 222 del 1984, nella
parte in cui prevede che nell’eventualità di trasformazione dell’assegno
ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia l’importo di quest’ultima

suscettibile di applicazione anche nei confronti del titolare di pensione
di invalidità conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n. 636.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve, infatti,
ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la
previsione secondo cui, in caso di trasformazione dell’assegno
ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il
trattamento economico più favorevole in godimento, sia applicabile
solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno
ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art. 1 della legge n.
222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di
trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile
1939, n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. ex plutimis Cass. n.
17492/2010); così come solo nel caso di quest’altro tipo di
trasformazione trova applicazione la regola, prevista dall’art. 1, comma
10, della legge n. 222/84, sulla computabilità come periodi di
contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non
vi è stata prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 18580/2008, Cass.
n. 21292/2009; più in generale cfr. anche Cass. sez. unite n.
9492/2004, la quale afferma il principio generale che è consentita la
conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo
nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e
contributivi).”

Ric. 2012 n. 08015 sez. ML – ud. 12-12-2013
-3-

non possa essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità, sia

Poiché questa Corte condivide le argomentazioni esposte nella
relazione il ricorso, manifestamente fondato, va accolto e,
conseguentemente, la sentenza deve essere cassata. Non essendo poi
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere
decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Rosalia

L’esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese
dell’intero processo.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda
proposta da Rosalia Morello. Compensa tra le parti le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

)epositato in

2014

Morello al giudice del lavoro.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA