Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4365 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIETI, in persona del Direttore

generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio

dell’avvocato ITALO CASTALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANGIA GIOVANNI, giusta Delib. 20 gennaio 2009, n. 35, del Direttore

Generale e giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., I.V., G.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio

dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

RICCIUTI BRUNO, giusta procura speciale a margine della terza pagina

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 51/2008 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il

24/01/2008;

udito l’Avvocato Italo Castaldi, (delega avvocato Mangia Giovanni),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARCI che ha

concluso per la rimessione alle SS.UU. ed in subordine per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 24 gennaio 2008 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Chieti ha rigettato l’opposizione proposta dalla ASL – Azienda Sanitaria Locale di quella città nei confronti degli odierni resistenti, avverso il precetto di pagamento intimato da costoro ed il successivo pignoramento eseguito, avendo ritenuto che l’inosservanza del periodo dei centoventi giorni previsto fra la notificazione del titolo esecutivo ed il precetto non fosse stata fatta valere nel termine stabilito per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), così qualificata l’opposizione proposta.

Di tale pronuncia l’Azienda sanitaria soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso basato su due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stata redatta la relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

La parte privata ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, avanzata dagli odierni resistenti con la memoria presentata, non ricorrendone i presupposti e considerando anche che la questione in esame, in ordine alla quale si era registrato un contrasto all’interno delle Sezioni semplici di questa Corte, è stata approfondita e decisa, con indirizzo consolidato, con le successive pronunce di seguito richiamate (v. infra).

Neppure può essere accolta l’istanza, avanzata dai resistenti, di riunione del presente procedimento ad altri concernenti impugnazioni di sentenze del medesimo Tribunale, rese in analoghe fattispecie tra altri medici e la stessa Azienda sanitaria, trattandosi di cause totalmente autonome, per le quali non si ravvisano le esigenze di economia processuale genericamente prospettate da parte resistente.

Si deve peraltro considerare che le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici cui è diretto l’art. 151 disp. att. cod. proc. civ. – disposizione che, come sostituita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 19, lett. f), estende l’obbligo della riunione, già previsto con la precedente formulazione della norma per i procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto, per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, a controversie dinanzi al giudice di pace sempre connesse anche soltanto per identità delle questioni, e lo stesso per i giudizi di appello, nulla dispone per il giudizio di Cassazione – possono utilmente essere perseguite anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico (Cass. 21 dicembre 2001 n. 16152).

Ancora in via preliminare, è manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti sotto il profilo dell’inosservanza del principio di autosufficienza per non aver l’Azienda sanitaria ricorrente riportato nel ricorso il contenuto dell’atto di opposizione. Nel presente ricorso è soddisfatto il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo in esso specificati gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, e non essendo necessario ai fini dell’adempimento dell’onere di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, la trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ed inconferenti sono i precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno della dedotta inammissibilità e costituiti da Cass. 24 aprile 2008 n. 10654 e 17 luglio 2007 n. 15952.

Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30) e successive modifiche, il secondo denuncia violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e del predetto art. 14. Si deduce che l’intervallo dei centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e quella del precetto comporta la sospensione ovvero una temporanea negazione del diritto del creditore di procedere coattivamente in danno della Pubblica Amministrazione, per cui si tratta di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata che rientra nell’ipotesi dell’art. 615 cod. proc. civ., e si assume la tempestività, in ogni caso, dell’opposizione, in quanto proposta nei cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione.

Il primo motivo è fondato. L’orientamento giurisprudenziale richiamato dai resistenti, secondo cui l’opposizione proposta dall’Amministrazione pubblica avverso il pignoramento presso terzi eseguito prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all’esecuzione, concernendo solo le modalità temporali dell’esecuzione forzata e non l’esistenza del diritto del creditore istante di procedere alla medesima esecuzione (orientamento elaborato da Cass. 21 dicembre 2001 n. 16143 e da Cass. 10 marzo 2003 n. 3530 dello stesso relatore, in precedenza nel medesimo senso Cass, 21 giugno 1999 n. 6628), è superato dal successivo indirizzo, che qualifica quella opposizione come opposizione all’esecuzione (sentenze 14 ottobre 2005 n. 19966, 16 novembre 2005 n. 23084, 28 febbraio 2006 n. 4507, 20 settembre 2006 n. 20330, 11 luglio 2007 n. 15469, 26 marzo 2009 n. 7360).

A questo indirizzo si deve dare continuità sia per le argomentazioni che lo supportano sia per il tenore della disposizione dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, che modificando il citato D.L. n. 669 del 1996, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30), prevede che “prima del termine (stabilito in detta norma) il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto”, disposizione questa ritenuta interpretativa della precedente (Cass. 19966/05, innanzi citata).

Si tratta di una sospensione legale del diritto del creditore di procedere esecutivamente in danno della pubblica amministrazione, per cui l’opposizione avverso il precetto intimato prima della scadenza del termine previsto dilatorio dei centoventi giorni (così modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147), si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata ed integra, un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 1.

Nè può ritenersi l’inapplicabilità del termine in questione con riferimento all’espropriazione forzata in danno delle Aziende Sanitarie Locali, che ad avviso dei resistenti è previsto solo per le Amministrazioni statali, contrastando tale tesi con la lettera della legge. Il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 14, comma 1, infatti stabilisce: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi”. E non v’è dubbio che le Aziende Sanitarie Locali rientrino fra gli enti pubblici non economici (v. Cass. sezioni unite 3 febbraio 1996 n. 916, Cass. sez. unite 26 agosto 1998 n. 8451).

Nè ai fini della decisione può avere alcuna influenza il pagamento parziale del debito da parte della ASL prima della notificazione del precetto: anzitutto questo fu notificato dopo il pagamento parziale, e poi da tale comportamento non può affatto desumersi una rinuncia dell’ente debitore ad avvalersi del termine di legge per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Chieti, diverso giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: “L’opposizione proposta dalla pubblica amministrazione avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, e come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, in centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi”, provvedendo sulle altre domande avanzate con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Al medesimo giudice va demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Chieti, diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA