Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4365 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4365 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02659/2017 R.G. proposto da
SANREMOMARE S.N.C. P.I. 00315100081, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE n. 173, presso lo studio dell’avvocato TEODORA
MARCHESE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ODDO;
– ricorrente contro
BRUNO SERGIO, BRUNO DANIELE, BRUNO GIORGIO, BRUNO
MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO
VENETO n. 18, presso lo studio GREZ, rappresentati e difesi
dall’avvocato ROBERTO VIGNERI;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1310/2016 della CORTE DI APPELLO DI
GENOVA, depositata il 13/12/2016;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
la Sanremomare snc ricorre, affidandosi a quattro motivi (con
atto notificato a mezzo p.e.c. il 31/01/2017), per la cassazione
della sentenza n. 1310 del 13/12/2016 della Corte di appello di
Genova, con cui questa ha dichiarato inammissibile il suo appello –

la sentenza del tribunale di Sanremo, che aveva accolto
l’opposizione degli ingiunti Sergio, Daniele, Giorgio e Maurizio
Bruno al decreto ingiuntivo – per C 13.228,94, oltre spese e
accessori – in suo favore emesso e fondato su assegno a garanzia
di pagamento di un credito oggetto di transazione, pure
accogliendo la riconvenzionale degli opponenti per C 1.771,06;
gli intimati resistono con controricorso;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità per
mancata impugnazione della

ratio decidendi di inammissibilità

dell’appello – in camera di consiglio ai sensi del primo comma
dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif.
dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis, producendo oltretutto
nuovamente la sentenza impugnata e ripercorrendo le censure
mosse a quella di primo grado o, comunque, riproponendo le tesi
giuridiche a fondamento delle sue pretese, talvolta indicando
genericamente di averle addotte «nei vari gradi del giudizio»;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
va premesso che eventuali inadeguatezze o carenze del ricorso
introduttivo non possono essere colmate dalla memoria prevista
dall’art. 380-bis cod. proc. civ., ad essa dovendo riconoscersi
Ric. 2017 n. 02659 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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condannandola pure ex art. 96 comma 1 cod. proc. civ. – avverso

analoga funzione e natura di quella dell’art. 378 cod. proc. civ., con
conseguente impossibilità di introduzione di argomenti od elementi
nuovi e comunque inammissibilità di emende del ricorso: e tanto a
maggior ragione dopo la novella del rito di legittimità del 2016,
visto che neppure sarebbe consentita alla controparte alcuna
replica, con conseguente intollerabile compromissione del diritto di
difesa di questa;

qualificazione della natura giuridica del titolo consegnato a garanzia
– nullità dello stesso alla luce della sentenza n. 10710/2016 della
Corte di Cassazione – effetti sul contratto de quo»; il secondo,
«sulla diversa natura dell’adempimento e della garanzia – non
fungibilità – diversa ragione giuridica»; il terzo, «sul diritto di
opzione del creditore di agire contro il debitore o di attivare la
garanzia – non obbligatorietà dell’escussione preliminare del
garante»; il quarto, «sui presupposti del decreto ingiuntivo irrilevanza della presenza di una garanzia – non esclusione del
diritto al provvedimento monitorio») e delle pure analitiche repliche
dei controricorrenti è superflua la stessa illustrazione, per la
manifesta inammissibilità del ricorso, sotto due concorrenti – e tra
loro indipendenti – profili;
in primo luogo, i motivi sono formulati senza chiara
riconduzione di ciascuno, con univoca indicazione delle norme
violate, ad uno specifico vizio disciplinato dall’art. 360 cod. proc.
civ.: in tal modo il ricorso viola il requisito di specificità e
completezza del motivo di cassazione, perché – non strutturato su
motivi ricondotti specificamente ciascuno ad una delle doglianze di
cui all’art. 360 cod. proc. civ., meno che mai preceduti ciascuno da
una rubrica con la chiara identificazione del vizio prospettato (Cass.
19/08/2009, n. 18421) – finisce col postulare un invece inesigibile
intervento integrativo della Corte, che, per giungere alla stessa
enucleazione del motivo o dei motivi di censura, dovrebbe
individuare dal coacervo indistinto del testo dell’atto gli specifici vizi
Ric. 2017 n. 02659 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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ciò posto, dei quattro motivi (il primo, «sulla corretta

prospettabili (Cass. 04/03/2005, n. 4741; Cass. 03/07/2008, n.
18202; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass. 20/09/2013, n. 21611;
Cass. 06/03/2014, n. 5277; Cass. ord. 24/03/2017, n. 7701);
in secondo luogo, nessuno dei motivi (neppure come riproposti
nella memoria, che pure non avrebbe potuto colmare quella
inadeguatezza originaria del ricorso) affronta la

ratio decidendi

espressamente posta dalla corte territoriale a fondamento della

l’inammissibilità dell’appello per omessa censura della «reale
motivazione della sentenza appellata, la quale ha escluso che
l’assegno postdatato potesse svolgere una funzione di “garanzia”,
data l’invalidità proprio della pattuizione di garanzia basata sulla
postdatazione e data, altresì, la conseguente possibilità per il
creditore di porre immediatamente all’incasso l’assegno,
nonostante la postdatazione»:

ratio avverso la quale non può

giovare alla ricorrente la proposizione – peraltro e come detto, già
di per sé inammissibile per la sua formulazione ed inemendabile
con la memoria – in questa sede delle censure che la corte
territoriale le addebita di non avere mosso con l’atto di appello, per
di più senza che la medesima Sanremomare deduca e trascriva
chiaramente – come detto, solo in ricorso e non rilevando quanto
indicato in memoria a colmare tale lacuna – i passi del medesimo
atto di appello da cui invece desumere l’effettività del
dispiegamento di una specifica censura, negata invece dalla
sentenza gravata;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna
della soccombente ricorrente alle spese in favore dei
controricorrenti – tra loro in solido per l’evidente comunanza di
posizione processuale – e dato pure atto – mancando ogni
discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n.
5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
Ric. 2017 n. 02659 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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decisione (v. soprattutto pag. 4, terzo capoverso), cioè

comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di
reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per

agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 23/01/2018.
Il Presidente

Il Funzionario Givaizia

compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

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