Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4365 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32565/2018 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Anna Rosa Addone;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1100/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.A., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), o, comunque, dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, mercè la quale il decidente del grado avrebbe rigettato il gravame limitandosi a confermare l’ordinanza impugnata sulla base di elementi che trascurano la complessità della società africana; 2) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione mercè la quale il decidente avrebbe rigettato il gravame in punto di protezione umanitaria, malgrado fosse stata posta in luce la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente e la frequentazione da parte del medesimo di specifiche aggregazioni culturali.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento delle invocate misure condividendo la valutazione di non credibilità de richiedente declinata dal primo giudice e dalla Commissione territoriale, in quanto “la nebulosità delle dichiarazioni e la contraddittorietà dei fatti riferiti giustificano pienamente il giudizio di superficialità dato al racconto, ma prima ancora impongono riserve sulla plausibilità del ricorso medesimo”, tanto più che il ricorrente ha ritenuto di superare le criticità a tal riguardo emergenti “sulla base di una serie di dichiarazioni generiche, in parte contraddittorie, non lineari, superficiali”, tali da non consentire di rivedere il responso espresso in quelle sedi.

In tal modo il decidente ha formulato un giudizio che, nel mentre non è censurabile in guisa di errore di diritto – dal momento che esso consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340) – inerisce per contro ad una tipica valutazione di merito, che non è frutto di un mero opinamento personale, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass., Sez. VI-I, 14/11/2017, n. 26921), non suscettibile perciò come tale di controllo in questa sede (Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142) e non censurabile peraltro neppure sotto il dedotto profilo motivazionale, stante l’espunzione dei vizi denunciati dal novellato dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso.

Come si è anticipato per effetto della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione alla stregua del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha riscritto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i vizi denunciati con il motivo esulano dal perimetro di attuale sindacabilità in cassazione dell’errore motivazionale.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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