Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4365 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.20/02/2017),  n. 4365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11635-2015 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

PANZINI 47, presso lo studio dell’Avvocato MATTEO ANNIBALI,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PIERLUCIO NAPOLI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 12027/2013 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11 /2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro ha omologato, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., l’accertamento del requisito sanitario, secondo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, riconoscendone la utilità per la concessione in favore di T.E. del diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa ed il conseguente pagamento della prestazione, previa verifica da parte degli enti amministrativi competenti di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente; ha condannato l’INPS al pagamento delle spese del procedimento liquidate in complessivi Euro 650,00 oltre il 15% rimborso spese generali IVA e CPA disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso T.E. sulla base di un unico motivo che ha investito la statuizione di condanna alle spese di lite. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Ritiene il Collegio di condividere la proposta del relatore di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

Il decreto emesso dal giudice dell’ATP, impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, costituente provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (ex plurimis Cass. n. 6085 del 2014), è stato depositato in data 4.7.2014 di talchè al momento della consegna del ricorso per cassazione all’Ufficiale giudiziario ai fini della notifica, l’8 aprile 2015, era già decorso il termine semestrale di impugnazione stabilito dall’art. 327 c.p.c..

Costituisce, infatti, espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, la decadenza dalla impugnazione per decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c. indipendentemente dalla notificazione del provvedimento avente carattere decisorio (ex plurimis Cass. SS.UU. 954/1994, SS.UU. n. 5615 del 1998, n. 746 del 1999, n. 9353 del 2000,. 6564 del 2006).

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità, specificamente riferiti all’applicabilità del termine lungo di impugnazione in relazione al decreto di omologa emesso ex art. 445 bis c.p.c., giustifica la compensazione delle spese.

L’attuale condizione del ricorrente di ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude, allo stato, la debenza di quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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