Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4364 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4364 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 611-2012 proposto da:
HELENA TRAMSEC LORENCIN HLNTMS29M49Z138Z in
qualità di erede di Lorencin Ersilio, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
MENICACCI STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 24/02/2014

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– contronCorrente avverso la sentenza n. 1504/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 16.11.2011, depositata 11 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
Con la relazione redatta ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. si espone
quanto segue:
“Con sentenza del 16.2.2011 la Corte di Appello di Roma ha rigettato
l’appello proposto da Ersilio Lorencin avverso la sentenza del
Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda del ricorrente
diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto agli interessi
legali e alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento della
pensione di vecchiaia. A tali conclusioni la Corte territoriale è
pervenuta osservando che la liquidazione della prestazione era stata
effettuata nel termine di centoventi giorni dalla data in cui la domanda
presentata all’ente previdenziale estero era pervenuta alla sede Inps di
Trieste, non potendo dunque ravvisarsi alcun ritardo nella liquidazione
della pensione.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Helena Tramsec
Lorencin, quale erede di Ersilio Lorencin, affidandosi ad un unico
motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.
Ric. 2012 n. 00611 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

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Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente, denunciando
violazione dell’art. 35 della convenzione italo jugoslava, nonché degli
artt. 1224 c.c., 429 c.p.c., 2697 e 2719 c.c., si duole che, con la sentenza
impugnata, la Corte territoriale abbia fatto ricadere sull’assicurato la
colpa del ritardo nella trasmissione della domanda amministrativa

considerazione l’eccezione del ricorrente relativa al disconoscimento
della conformità all’originale della copia della domanda amministrativa
prodotta dall’Inps ed attestante la ricezione di essa presso la sede di
Trieste in data 8.5.2006.
Il ricorso va qualificato come manifestamente infondato in quanto la
Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado,
non ha fatto ricadere sull’assicurata la colpa del ritardo nella
trasmissione all’Inps della domanda amministrativa presentata presso
l’ente previdenziale estero, ma ha applicato la disposizione di cui all’art.
3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, secondo cui ai fini
dell’applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, il
termine previsto per l’adozione del provvedimento sulle domande
presentate presso enti previdenziali di Stati legati all’Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre dal
ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da
parte del competente ente gestore della forma di previdenza
obbligatoria.
Va precisato che, nella specie, la norma indicata è stata correttamente
ritenuta applicabile in quanto si tratta di domanda presentata in epoca
successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.
Anche il rilievo secondo cui non sarebbe stata presa in considerazione
l’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla non conformità
all’originale della copia della domanda amministrativa prodotta in
Ric. 2012 n. 00611 sez. ML – ud. 12-12-2013
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all’ente gestore della previdenza obbligatoria e non abbia preso in

giudizio dall’Inps (recante l’attestazione della data del ricevimento della
domanda da parte dell’ente previdenziale italiano) è infondata e, prima
ancora, inconferente rispetto al decisum, poiché, come risulta dalla
motivazione della sentenza, la Corte territoriale ha ritenuto che la
dichiarazione di non conformità della copia all’originale fosse stata

dell’utilizzazione della copia come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.”
La Corte condivide le argomentazioni poste a sostegno della accertata
infondatezza del ricorso e le fa proprie con conseguente reiezione del
ricorso proposto.
Quanto alle spese queste vanno dichiarate non ripetibili susistendo i
requisiti a tal fine chiesti dall’art. 152 disp att. c.p.c..
Pqm
La Corte
Rigetta il ricorso:
dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 12.12.2013

formulata in maniera del tutto generica, sì da non risultare preclusiva

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