Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4364 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4364 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 00991/2017 R.G. proposto da
ALARCON GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via VAL
D’OSSOLA n. 25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LEONTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFIO FRANCO AMATO;
– ricorrente contro
COMUNE DI PATERNÒ, C.F. 00243770872, in persona del sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MECENATE n.
77, presso lo studio dell’avvocato MICHELE FERRANTE,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
MAURO DI PACE, ALFIO PLATANIA;
– controricorrente contro
ARDIZZONE GIULIA;

Data pubblicazione: 22/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 1164/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

motivi e notificato a partire dal 10/12/2016, per la cassazione della
sentenza n. 1164 del 14/07/2016 della Corte di appello di Catania
e addotta come notificata il 07/10/2016, con cui è stato respinto il
suo appello principale ed in parte accolto – in punto di spese di lite
– quello incidentale del Comune di Paternò, nel giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo in relazione ad
un’espropriazione presso terzi dall’odierno ricorrente intentata nei
confronti della debitrice principale Giulia Ardizzone, concluso con
sentenza del tribunale di Catania – sez. dist. di Paternò, che aveva
escluso la sussistenza di crediti della Ardizzone nei confronti del
Comune, terzo pignorato;
non andata a buon fine la notifica del ricorso alla Ardizzone ed
intimato regolarmente il solo Comune di Paternò, quest’ultimo
resiste con controricorso;
è formulata proposta di definizione – per improcedibilità o, in
subordine, per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi del
primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal
comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv.
con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
in via preliminare, non è necessario integrare il contraddittorio
nei confronti della debitrice principale Ardizzone, dinanzi
Ric. 2017 n. 00991 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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Giuliano Alarcon ricorre, affidandosi ad atto non articolato su

all’evidente ragione di improcedibilità del ricorso: ciò che, nel
rispetto del principio della ragionevole durata del processo, impone
di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva
integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti
necessari cui il ricorso non risulta ritualmente notificato, trattandosi
di attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio
(Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima

ora, si ha che il ricorrente deduce che la gravata sentenza gli è
stata notificata (in data 07/10/2016), ma agli atti versa
esclusivamente una copia conforme di quella, priva della relata di
notifica (occorrendo inoltre, se la notifica fosse stata eseguita in via
telematica ad opera di controparte, i rigorosi requisiti previsti da
Cass. 14/07/2017, n. 17450, come confermati dalla giurisprudenza
successiva ed in larga parte e comunque per quel che qui interessa,
in particolare, da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765) e quindi non
mettendo in grado questa Corte di verificare il rispetto dei termini
di cui all’art. 369 cod. proc. civ., previsti a pena di inammissibilità
(e nemmeno soccorrendo la ricorrente le esenzioni dall’onere
elaborate da Cass. 17066/2013 – per il caso di intervallo tra
pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al
termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore – o
da Cass. Sez. U. 10648/17, neppure sussistendo aliunde o in altri
atti la detta copia notificata);
in subordine, il ricorso sarebbe comunque inammissibile:
– in via preliminare, perché non sono formulati motivi specifici,
essendo confusamente addotti, senza sussunzione entro uno o più
dei vizi espressamente codificati dall’art. 360 cod. proc. civ.,
argomenti in diritto misti a riferimenti frammentari al fatto
processuale: ma in tal modo il ricorso viola il requisito di specificità
e completezza del motivo di cassazione, perché – non strutturato
su motivi separati e ricondotti specificamente ciascuno ad una delle
doglianze di cui all’art. 360 cod. proc. civ., meno che mai preceduti
Ric. 2017 n. 00991 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);

ciascuno da una rubrica con la chiara identificazione del vizio
prospettato (Cass. 19/08/2009, n. 18421) – finisce col postulare un
invece inesigibile intervento integrativo della Corte, che, per
giungere alla stessa enucleazione del motivo o dei motivi di
censura, dovrebbe individuare dal coacervo indistinto del testo
dell’atto gli specifici vizi prospettabili (Cass. 04/03/2005, n. 4741;
Cass. 03/07/2008, n. 18202; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass.

24/03/2017, n. 7701; Cass. ord. 25/07/17, n. 18331);
– in ogni caso, perché non è colta e quindi non è contestata,
tanto meno adeguatamente, l’espressa ratio decidendi della corte
territoriale sulla rilevanza dell’intervenuta cessione dei crediti,
quand’anche originariamente sussistenti, da parte della debitrice
principale dell’Alarcon in favore di soggetti restati evidentemente
estranei al giudizio;
il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del
controricorrente;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo
(tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass.
Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti
per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel
merito;
p. q. m.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in C 4.500,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Ric. 2017 n. 00991 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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20/09/2013, n. 21611; Cass. 06/03/2014, n. 5277; Cass. ord.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 23/01/2018.

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