Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4364 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27958-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2200/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 2/04/2014, depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di B.G. per decorso del termine semestrale in ragione dell’applicazione al caso di specie del nuovo regime del termine di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

A sostegno del motivo la ricorrente deduce che la CTR non aveva considerato la sospensione dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli e ricorsi per cassazione disposta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 operante dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, applicabile in relazione al valore della controversia. Ragion per cui il termine di impugnazione relativo alla sentenza della CTP, pubblicata il 21.5.2012, doveva ritenersi interrotto nel detto periodo, sicchè la notifica dell’appello avvenuta con spedizione del 12.2.2013 doveva ritenersi tempestiva, andando il termine a scadere il 14.2.2013.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è fondato.

Ha errato il giudice di merito nel ritenere inammissibile l’appello per tardività. Ed infatti, come già ritenuto da questa Corte – Cass. n. 11778/2016 – tenuto conto del valore della lite – Euro 18.944,76 – avrebbe dovuto ritenere applicabile la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 operante dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012. E poichè risulta dalla sentenza impugnata che la pronunzia di primo grado venne depositata il 21.5.2012 – accertato dalla CTR medesima -, la CTR era tenuta ad applicare, rispetto alla notifica dell’appello indicata dalla parte ricorrente avvenuta con spedizione del 12.2.2013 – data anch’essa acclarata dalla CTR -, la sospensione del termine semestrale facendo decorrere il termine lungo a far data dall’1 luglio 2012 per effetto del ricordato art. 39. Da ciò non poteva che derivare, rispetto al profilo di censura qui controverso, la piena tempestività dell’impugnazione.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio per nuovo esame e anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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