Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4363 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, INPS – ISTITUTO NAZIONALE

PREVIDENZA SOCIALE, REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 964/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

21.9.07, depositata il 02/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che con sentenza depositata il 2 ottobre 2007 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta da S.F. nei confronti del Ministero dell’economia, dell’INPS e della Regione Toscana avverso la decisione in data 20 luglio 2006, con la quale il Tribunale di Lucca aveva rigettato la domanda proposta dal predetto S. per il ripristino del trattamento economico di invalidita’ civile, revocatogli per sopraggiunto superamento dei limiti di reddito;

che per la cassazione di tale pronuncia lo S. ha proposto ricorso a questa Corte, formulando quattro motivi;

che gli intimati non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva in questa sede;

che essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., e’ stata redatta la relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.;

che, come gia’ evidenziato nella relazione, il ricorso, secondo quanto specifica il ricorrente nell’intestazione dell’atto e poi ancora piu’ avanti nella esposizione della parte in diritto, e’ sottoscritto soltanto da lui, senza il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo, come invece richiede l’art. 82 c.p.c., comma 3;

che non potendo la parte esercitare nel giudizio di cassazione lo ius postulandi personalmente, senza il ministero di un difensore iscritto nell’apposito albo, il ricorso e’ nullo;

che sulla doglianza avanzata in ordine alla mancata ammissione di esso ricorrente al gratuito patrocinio la Corte di appello ha rilevato non solo come essa fosse stata irritualmente presentata alla stessa Corte territoriale, invece che al competente Consiglio individuato in base alla previsione contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 124 ma anche come quella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio risultasse di fatto superata dalla procura rilasciata dallo S. al difensore nominato avv. Cavallucci;

che neppure puo’ procedersi all’ammissione dello S. al gratuito patrocinio per questa fase del giudizio, poiche’ a norma del citato art. 124, comma 2, la relativa istanza avrebbe dovuto essere presentata dall’interessato al Consiglio dell’ordine del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;

che pertanto deve essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, senza che si debba provvedere in ordine al regolamento delle spese processuali, non avendo gli intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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