Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4363 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32379/2018 proposto da:

K.H., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Fattori del foro

di Udine, con domicliio eletto ex lege in Roma presso la cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 522/2018 della Corte di Appello di Trieste,

depositata il 3/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/10/2019 dal Consigliere Dott. Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

K.H., cittadino originario del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, pubblicata il 3.10.2018, che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte, in particolare, confermando la valutazione del tribunale ha rilevato la mancanza di credibilità e la contraddittorietà del racconto del richiedente, il quale ha dichiarato di essere stato perseguitato dai sostenitori del partito (OMISSIS), in contrasto con il (OMISSIS), nel quale militava il fratello del ricorrente e di essere stato picchiato e minacciato, al punto da essere stato costretto a fuggire dal proprio paese di origine.

La Corte ha altresì affermato che dal rapporto COI risultava che in (OMISSIS) non vi fosse un clima di violenza e di pericolo generalizzati, tali da determinare situazioni di concreto rischio per i singoli, sussistendo invece una situazione di complessivo controllo della sicurezza pubblica da parte dell’apparato di sicurezza statale.

Ha infine respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno, costituitosi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, non ha volto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato che il fratello dell’odierno ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria con provvedimento del tribunale di Trento confermato dalla corte territoriale.

Il motivo è infondato, atteso che il riconoscimento del permesso umanitario riconosciuto al fratello del richiedente, atteso il carattere strettamente personale della relativa valutazione, non integra in sè considerato carattere di decisività, che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, si riferisce ad un fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della decisione.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione della circostanza della permanenza in Libia del richiedente.

Pure tale motivo è infondato per carenza di decisività.

E’ infatti irrilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale l’allegazione che in un paese di transito, nel caso di specie in Libia, si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda (Cass. n. 2861/2018).

Agli effetti della protezione richiesta, l’indagine sul rischio persecutorio e di danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine, che è il paese o i paesi in cui il richiedente è cittadino, mentre solo per gli apolidi va effettuata con riferimento al paese in cui egli aveva precedentemente la dimora abituale (dir. CE n. 83/2004, art. 2, lett k; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. n) (Cass.31676/2018).

Il terzo motivo denuncia violazione di legge, ed in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la Corte territoriale omesso di acquisire aggiornate informazioni sul paese di origine del richiedente.

Il motivo è fondato.

Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, ai fini della valutazione della situazione del (OMISSIS), ha genericamente fatto riferimento alle COI senza peraltro specificare specificamente le fonti utilizzate ed il periodo di riferimento, limitandosi ad affermare che nel caso di specie non era ravvisabile in (OMISSIS) un elevato livello di violenza indiscriminata.

Il quarto mezzo denuncia, in modo del tutto generico la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in tema di criteri di valutazione della credibilità del richiedente.

Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto non investe la complessiva valutazione sulla credibilità del richiedente espressa nella sentenza impugnata.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato, con apprezzamento adeguato, che la narrazione risultava poco coerente e scarsamente verosimile, anche in relazione all’atteggiamento della polizia locale, rilevando che il racconto era privo di date e di ogni riferimento connotato da specificità.

Il quinto mezzo premessa l’esistenza di profili di illegittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1 in relazione all’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la sostituzione con casi speciali di permessi temporanei, deduce che la Corte d’appello di Trieste ha omesso ogni valutazione comparativa, escludendo la protezione umanitaria con motivazione apodittica.

Conviene premettere il difetto di rilevanza della deduzione di profili di illegittimità costituzionale della nuova disciplina, recata dal D.L. n. 113 del 2018, di abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso che nel caso di specie la Corte territoriale ha rigettato nel merito la relativa domanda, alla luce della scarsa credibilità del richiedente e della mancanza di elementi concreti idonei a fondare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il motivo è infondato.

E’ infatti evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante anche in relazione alla protezione umanitaria, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il mezzo è peraltro del tutto generico e non contiene una allegazione della specifica situazione di fragilità del richiedente.

Va invece rilevata l’inammissibilità del sesto mezzo, con il quale si chiede la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, questione che esula del tutto dalla cognizione del presente giudizio di legittimità.

In conclusione respinto il primo e secondo motivo, rigettati quarto e quinto mezzo e dichiarato inammissibile il sesto, va accolto il terzo motivo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, disattesi primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, accoglie il terzo mezzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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