Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4363 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27775-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DABOR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 234/37/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/09/2013, depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronunzia resa dal giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della società Dabor srl, ritenendo applicabile il termine semestrale introdotto dall’art. 327 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69 del 2009.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Ed invero, la modifica del termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso in appello – per quel che qui interessa – operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17 a cui tenore “all’art. 327 c.p.c., comma 1, le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi sei mesi”, non poteva essere applicato all’odierno procedimento.

Deve infatti ritenersi che le modifiche apportate in tema di termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso per cassazione trovano applicazione limitatamente ai giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore delle modifiche stesse, coincidente con il 4 luglio 2009.

In questa direzione milita univocamente la stessa L. n. 69 del 2009, art. 59 a cui tenore “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.”

In questo senso si è già espressa questa sezione, ritenendo che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase odi un successivo grado di giudizio. -cfr. Cass. n. 15741/13 -.

In conclusione, poichè la CTR ha invece applicato del termine semestrale al ricorso promosso in primo grado in data 16 aprile 2009- come risulta dall’atto riprodotto ai fini del rispetto del canone di autosufficienza- la stessa non si è uniformata al principio di diritto sopra indicato, erroneamente applicando il termine ridotto di impugnazione ad un procedimento al quale lo stesso non era applicabile.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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