Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4362 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4362 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 15063-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRIOLO, ANTONIETTA CORRETTI, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DRIJAJ KADRI;
– intimato –

a-v-yery–) là sentenza it 3213/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 24.5.2010, depositata il 29/05/2010;

Data pubblicazione: 24/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

Fatto e diritto
E’ riferito nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e art. 380
bis c.p.c.:
“Con ricorso al Tribunale di Lucera Kadri Drijaj, operaio agricolo a
tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse
accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione
dell’anno 2005; il ricorrente – premesso che il trattamento di
disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario
medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il
medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del
d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva accolta con sentenza che era confermata dalla
Corte d’appello di Bari, che riconosceva il diritto del ricorrente alla
inclusione nella retribuzione utile per il calcolo della indennità di
disoccupazione della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
L’intimato non si è costituito;
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli
arti. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in
relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l.
n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362,
Ric. 2011 n. 15063 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la
sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale –

Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da
ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre
conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:
“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di
questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va
ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui
all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996
n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata
dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011,
Ric. 2011 n. 15063 sez. ML – ud. 12-12-2013
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effettiva natura di retribuzione differita;

convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del d.lgs. 16
aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva’.
Poiché la Corte condivide il formulato rilievo, il ricorso, trattato in
camera di consiglio ai sensi dell’ art. 375 codice procedura civile,
manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari poi ulteriori accertamenti in fatto la causa può
essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c. con il
rigetto della domanda di inclusione della quota di t.f.r. nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola chiesta.
Quanto alle spese dell’intero processo, sussistono giusti motivi
ravvisabili nel recente consolidamento della giurisprudenza di questa
Corte, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di inclusione della quota TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione per il settore agricoltura. Compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013
‘Presidente

determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine

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