Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4362 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32303/2018 proposto da:

F.A., rappresentato e difeso dall’avv. Martino Benzoni del foro

di Udine, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Udine

via Giusto Muratti, n. 64;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello

Stato, domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi

n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2018 della Corte di Appello di Trieste,

depositata il 3/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/10/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.A., cittadino originario del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, pubblicata il 3.10.2018, che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte, in particolare, confermando la valutazione del tribunale, ha rilevato la mancanza di credibilità e la contraddittorietà del racconto del richiedente in ordine alla successione cronologica degli eventi narrati, alla propria età, alla data della morte del padre e della madre, rilevando altresì che non erano state neppure allegate situazioni di persecuzione diretta e personale del richiedente per ragioni di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, politico o religioso.

La Corte ha altresì escluso, in virtù della valutazione di non credibilità del racconto, la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), ed ha infine accertato, quanto all’ipotesi sub c), che nell’area geografica di provenienza del richiedente non era allo stato ravvisabile una situazione di violenza generalizzata o di conflitto interno o internazionale.

Ha infine respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e 8 censurando la valutazione di scarsa credibilità del racconto e deducendo la violazione dei parametri di attendibilità D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, in quanto la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento ad elementi del tutto marginali. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la Corte d’appello avrebbe preteso dal ricorrente la prova certa dei fatti, erroneamente ritenuti di natura privata e non riconducibili ad una persecuzione statale.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con apprezzamento adeguato e conforme ai parametri valutativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente, rilevando che il racconto appariva del tutto inverosimile, anche in relazione a diverse contraddizioni che, contrariamente a quanto dedotto dal richiedente, non riguardano aspetti marginali ma lo stesso nucleo essenziale della vicenda narrata, vale a dire la successione cronologica degli eventi e le circostanze della morte del padre e della madre nonchè le modalità con le quali gli sarebbe stata sottratta la casa di famiglia.

Da ciò il rigetto della protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omessa valutazione dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Il motivo è infondato.

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (Cass. 16925/2018).

Nel caso di specie, la scarsa credibilità del racconto impedisce dunque di ritenere sussistente una minaccia individuale alla vita o alla persona del richiedente.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge, in relazione alla statuizione che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile per genericità.

La Corte ha escluso, anche sulla base della scarsa credibilità della vicenda narrata, la sussistenza di situazioni di particolare vulnerabilità del richiedente, essendo, al contrario, riscontrabile una carenza di elementi individuali circostanziati, la cui presenza è necessaria per la concessione del tipo di protezione in parola.

Orbene è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante anche sotto il profilo della protezione umanitaria, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente medesimo, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il motivo è in ogni caso del tutto generico e non contiene una allegazione della specifica situazione di fragilità del richiedente, traducendosi nella richiesta di rivisitazione della valutazione di merito effettuata dalla Corte territoriale.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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