Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4362 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27072-2014 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRIMI, rappresentato e

difeso dall’avvocato, ALBERTO TALAMONE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di VARESE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 106/11/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 7/06/2013, depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

V.M. impugna la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe, pubblicata il 21.6.2013 e non notificata che, in accoglimento parziale dell’appello proposto dall’ufficio, ha rideterminato la pretesa erariale originariamente richiesta con avviso di accertamento notificato al contribuente. Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile. La parte ricorrente impugna la sentenza della CTR Lombardia resa anche nei suoi confronti e pubblicata il 21 giugno 2013 con ricorso notificato all’Agenzia in data 12 novembre 2016 e, dunque, oltre il termine di impugnazione lungo di un anno, applicabile in forza dell’art. 327 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile.

Ne vale a giustificare l’impugnazione tardiva la dedotta invalidità della notifica dell’appello.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza -cfr. Cass. n. 23323/13 -. Si ritiene, peraltro, che l’ammissibilità della impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, è condizionata dal concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l’altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace, pure aggiungendosi che la relativa dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l’art. 2729 c.c. conferisce la speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria, che siano, cioè, gravi, precise e concordanti – Cass. n. 6469/2012 -.

Orbene, nel caso di specie l’elemento che la parte ricorrente adduce a sostegno della nullità della notifica attiene alla non riferibilità della firma – illeggibile apposta sull’avviso di ricevimento dell’atto di impugnazione al di lui procuratore ovvero alla non precisa indicazione delle generalità del detto procuratore che non possono, in ogni caso, giustificare l’impugnazione tardiva in ragione della fede privilegiata – Cass. n. 16289 del 31/07/2015 – assunta dalle dichiarazioni espresse dall’ufficiale postale in sede di notifica – nel caso di specie, peraltro, non si deduce nemmeno che la notifica sia avvenuta in domicilio diverso da quello del procuratore domiciliatario ed è irrilevante l’illeggibilità della firma (Cass. S.U. n. 9962 del 27/04/2010) – ed all’irrilevanza ai fini della rimessione in termini, di eventuali irregolarità della notificazione stessa.

Nulla sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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