Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4362 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 15416-2020 proposto da:

BISENZIO SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA PANELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARA SETTESOLDI;

– ricorrente –

Contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA POLE;

– resistente –

contro

NATIONAL EXPRESS SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MASSA, depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE

GUGLIELMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che chiede

che codesta Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso ed

emetta le pronunzie conseguenti per legge.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. B.F. ha adito il Tribunale di Massa -Sezione Lavoro- deducendo: di essere stato assunto dalla Bisenzio Soc. Cooperativa in data 9.12.2005 con contratto di lavoro a termine poi rinnovato il 30.1.2016 a tempo indeterminato, full time, con mansioni di autista; che il rapporto di lavoro si era interrotto l’1.4.2019 per dimissioni; di avere maturato un credito residuo di Euro 22.399,68 a titolo di lavoro straordinario, e di Euro 25.165,31 a titolo di somme indebitamente trattenute in busta paga; che di tali importi, di cui aveva chiesto la condanna, doveva ritenersi tenuta anche la National Express srl in qualità di committente/appaltatrice, nel periodo di pertinenza della Bisenzio, dei servizi di trasporto effettuati D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29.

2. La datrice di lavoro, nel costituirsi, ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio del giudice di Massa a favore di quello di Firenze, ove la stessa aveva la sede legale e nel cui circondario era stato concluso il contratto, mentre mancava, secondo il suo assunto, qualsivoglia circostanza di fatto idonea alla individuazione di una dipendenza nel luogo di svolgimento della prestazione in Massa.

3. Il Tribunale di Massa, con ordinanza del 25.2.2020, sentite le parti, ha respinto l’eccezione precisando che la prestazione di lavoro oggetto del giudizio si era comunque svolta integralmente a Massa presso la sede di National Express srl -Unità locale- sita in (OMISSIS).

4. Avverso tale ordinanza la Bisenzio Società cooperativa ha proposto regolamento necessario di competenza affidato ad un motivo, cui ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., B.F..

5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 413 c.p.c. per la determinazione della competenza territoriale, per avere il Tribunale di Massa -Sezione Lavoro- disatteso i criteri di individuazione della competenza per territorio come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la società evidenza che: i contratti di lavoro con il dipendente non erano stati sottoscritti nel circondario di Massa; la sede legale della società era in Campo Bisenzio (situata nel circondario di Firenze) poi trasferita in provincia di Pistoia; il lavoratore B. aveva espletato materialmente la propria attività lavorativa in Massa solo perché ivi venivano eseguiti i trasporti commissionati dai vari clienti (fra i quali appunto National Express srl) di Poli Consorzio che, poi, a sua volta venivano commissionati alla consorziata Bisenzio.

2. Preliminarmente, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l’ammissibilità del proposto regolamento atteso che il giudice, con l’impugnato provvedimento, ha affermato -dopo avere sentito le parti sullo specifico punto- in termini inequivoci ed incontrovertibili l’idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione della competenza (Cass. n. 2338/2020).

3. Venendo allo scrutino di merito della censura, è opportuno precisare che, ai sensi del dell’art. 413 c.p.c., comma 2, competente, per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ovvero si trova un’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto di lavoro.

4. Nella fattispecie in esame, nell’ambito dei tre criteri previsti per legge, il Tribunale ha ravvisato sussistente quello della dipendenza perché la prestazione lavorativa si era svolta integralmente presso la sede di National Express srl -Unità locale- sita in (OMISSIS).

5. La ricorrente non contesta che in provincia di Massa il B. avesse espletato materialmente la propria attività lavorativa, ma precisa che ciò avveniva perché a Massa venivano esperiti i trasporti commissionati dai vari clienti di Poli Consorzio a sua volta assegnati alla consorziata Bisenzio: ma a Massa, essa società cooperativa non aveva alcun ufficio, sede o distaccamento, o aggregazione se pur minima di mezzi.

6. Orbene, va sottolineato un dato, anche alla stregua di tale ricostruzione, e cioè che è indubbio che a Massa il lavoratore eseguisse i trasporti commissionati alla consorziata Bisenzio con i mezzi della datrice di lavoro (non è contestato e non potrebbe essere altrimenti) sebbene non vi fosse alcun ufficio o distaccamento di questa, sebbene in aree della National Express srl.

7. Questa Corte ha, però, precisato che “rientra nella nozione di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” di cui all’art. 413 c.p.c., il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (carico delle merci, trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni) ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore” (Cass. n. 2003/2016; Cass. n. 29334/2017).

8. Ciò perché la nozione di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, deve interpretarsi estensivamente (Cass. n. 3154/2018) ed è irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi.

9. Per dipendenza aziendale deve intendersi, quindi, anche il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppure modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (nel caso in esame mezzi per effettuare i trasporti), cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali.

10. Da quanto esposto si rileva la infondatezza della tesi del ricorrente volta a sostenere l’incompetenza del giudice del lavoro di Massa e la correttezza dell’impugnata ordinanza.

11. Le determinazioni sulle spese del presente giudizio vanno rinviate al definitivo.

12. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, in caso di rigetto il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater, introdotto con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013, dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. n. 13636/2020). In tal senso si dispone come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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