Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4361 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4361 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 9129-2011 proposto da:
RAMPIONI FABIO RMPFBA64E12H501E, che si rappresenta e
difende in proprio ed AVIT – ALLESTIMENTO VEICOLI
INDUSTRIALI TEVERE SRL 08266511008, in persona del legale
rappresentante ed amministratore unico, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell’avvocato
RAMPIONI FABIO, che li rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
DE CIANTIS CLAUDIO D CN CLD 54C18H 501W, elettivamente
domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
414, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– controdcorrente –

Data pubblicazione: 24/02/2014

nonché contro
TIMOFTI IOAN TMFNI068R30Z129M, elettivamente domiciliato
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 414, presso lo
studio dell’avvocato DE CIANTIS CLAUDIO, che lo rappresenta e

-controricotrente avverso la sentenza n. 751/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/01/2010, depositata il 12/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Rampioni Fabio difensore dei ricorrenti che si riporta
alla dichiarazione di rinuncia e chiede l’estinzione del ricorso;
udito l’Avvocato De Ciantis Claudio difensore dei controricorrenti che
si riporta al controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto e diritto
Con la relazione redatta ai sensi dell’ art. 375 e 380 bis c.p.c. è
riferito quanto segue:
“Con sentenza del 22.1.2010 (depositata il 12.2.2010) la Corte di
Appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti da Fabio Rampioni e
dalla AVIT – Allestimento Veicoli Industriali Tevere srl avverso la
sentenza non definitiva del Tribunale di Roma in data 2.7.2008.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Fabio
Rampioni e la società AVIT – Allestimento Veicoli Industriali Tevere
srl. Resistono con controricorso Timofti Ioan e Claudio De Ciantis.
Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto mediante consegna
dell’atto per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 28.3.2011, quando
Ric. 2011 n. 09129 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

difende giusta procura a margine del controricorso;

era già decorso il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (insuscettibile
di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e
previdenziali), termine che è stabilito a pena di decadenza e che
decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante
deposito in cancelleria, senza che rilevi l’omessa comunicazione da

n. 11910/2003).”
Poiché le considerazioni svolte nella relazione sono condivisibili e la
dichiarazione di rinuncia agli atti del processo sottoscritta dagli odierni
ricorrenti e depositata non è stata accettata dai controricorrenti, il
ricorso tardivo deve essere dichiarato inammissibile e le spese, regolate
secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di Fabio
Rampioni e della Avit s.r.l. nella misura liquidata in dispositivo per
ciascuna delle parti intimate e costituite. Le spese liquidate in favore di
Ioan Timofti vanno distratte in favore del procuratore che se ne
dichiara antistatario.

PQM
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio
che si liquidano per ciascuna parte in € 3713,00 per compensi
professionali ed in € 100,00 per esborsi,oltre accessori dovuti per legge.
Spese da distrarsi.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013
idente

parte del cancelliere (cfr. exp/urimis Cass. n. 15778/2007, Cass.

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