Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4361 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO DOMENICO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA GESTIONE STRALCIO – SERVIZI AUTOLINEE REGIONALI IN

AFFIDAMENTO (ex AMET);

– intimata –

Nonchè da:

REGIONE PUGLIA GESTIONE STRALCIO – SERVIZI AUTOLINEE REGIONALI IN

AFFIDAMENTO (ex AMET) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI

STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato VENETO GAETANO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3441/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/10/2008 R.G.N. 3242/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato GHERA FEDERICO per delega GAROFALO DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da M.N. nei confronti della allora AMET, cui era subentrata la Regione Puglia, avente ad oggetto l’accertamento della spettanza del compenso per la prestazione di reperibilità e della qualifica impiegatizia al fine della condanna di controparte al pagamento del compenso per lavoro straordinario prestato giornalmente nella misura di 15 minuti essendo l’orario impiegatizio giornaliero pari a ore 6,15, mentre egli, quale dipendente inquadrato nella categoria operaia, aveva osservato un orario quotidiano pari a 6,30 ore.

La predetta Corte, rilevato che la parte non aveva prodotto i contratti collettivi applicabili alla fattispecie, riteneva di considerare, in base ai principi generali, mansioni impiegatizie quelle attività essenzialmente d’ufficio svolte in buona sostanza in collegamento quotidiano con gli organi apicali dell’azienda per il perseguimento dei fini della stessa.

Tanto premesso la Corte territoriale riteneva che re mansioni descritte nel ricorso rientravano, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali, in quelle operaie proprie dell’addetto al piazzale.

Solo quelle di tenuta dei registri delle presenze giornaliere del personale, di uscita e rientro delle autovetture aziendali, semmai, secondo la Corte del merito, potevano considerarsi di natura impiegatizia, ma che per la marginalità delle stesse rispetto a quelle di ordine manuale non consentivano, per il principio della prevalenza, il riconoscimento della reclamata qualifica impiegatizia.

Quanto alla cd. reperibilità la Corte di appello osservava che non si trattava, in base alle emergenze istruttorie, di vera e propria reperibilità, avendo i testi riferito che vi erano più dipendenti da contattare indifferentemente in caso di necessità sino a quando non si trovava uno disponibile ad intervenire.

Avverso tale sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale assistita da un’unica censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi poichè riguardano la impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione dell’art. 2095 c.c., formula ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto: “se, ai fini dell’inquadramento spettante ai lavoratore alla stregua delle mansioni svolte, le medesime siano ascrivibili alla categoria impiegatizia se correlate ad attività essenzialmente d’ufficio svolta in collegamento quotidiano con gli organi apicali”.

La censura è infondata.

E’ pur vero che secondo giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui non si possa far riferimento, come in quella in esame, alla contrattazione collettiva applicabile al caso di specie, ai fini della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia, non è decisivo il carattere intellettuale o manuale dell’attività lavorativa, ma il grado di collaborazione del lavoratore con l’imprenditore, con la conseguenza che deve definirsi operaio chi esplica attività che inerisce al processo produttivo e si mantiene nella sfera della semplice esecuzione e non implica esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, senza che tale attività possa assumere carattere Impiegatizio per il semplice fatto di non essere esclusivamente manuale o perchè involga un qualche compito di vigilanza o di controllo su altri operai in ordine agli aspetti meramente esecutivi del lavoro e va, invece, definito impiegato colui che svolge un’opera inerente al processo organizzativo tecnico- amministrativo dell’impresa e riconducibile a quei compiti di organizzazione, promozione, direzione e vigilanza che seno concettualmente propri dell’imprenditore (V. per tutte Cass. 12 aprile 1990 n. 3106, e Cass. 12 febbraio 1990 n. 981 e 22 luglio 1992 n. 8819). Tuttavia devesi rilevare che ancorchè la Corte di Appello, nella impugnata decisione, ai ferma che secondo i principi generali quella dell’impiegato è un’attività essenzialmente d’ufficio, svolta in buona sostanza in collegamento quotidiano con gli organi apicali dell’azienda per il perseguimento dei fini della stessa, altro non ha inteso affermare, con il riferimento “al quotidiano collegamento con gli organi apicali dell’azienda per il perseguimento dei fini della stessa” che, appunto, la peculiarità delle mansioni impiegatizie consiste nella riconducibilità della relativa attività a quei compiti di organizzazione, promozione, direzione e vigilanza concettualmente propri dell’imprenditore.

Sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza di secondo grado è corretta in diritto.

Con la seconda censura il ricorrente principale, denuncia vizio di motivazione circa la spettanza della categoria impiegatizia. In particolare lamenta la non considerazione dell’ordine di servizio del 1983 e la non corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali.

La censura non e fondata.

Va premesso che per costante giurisprudenza la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, Densi la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei. mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (V. per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).

In tale ottica si è ribadito da questa Corto che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata da giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972).

Sulla base di tali, principi non possono trovare ingresso in questa sede le censure in esame che, a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorretta da congrua motivazione, la quale da conto del percorso logico seguito dai giudici di appello per addivenire alla conclusione che le mansioni espletate dal lavoratore non sono riconducibili a quelle impiegatize, e la scelta del giudice del merito, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, e la concludenza delle emergenze valutate. Le critiche, quindi, si risolvono, nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle prove che in quanto tali non sono ammissibili in sede di legittimità.

Con il terzo motivo il ricorrente principale, allegando violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., pone ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se la reperibilità costituisce una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro effettivo, consistendo nell’obbligo del lavoratore dr porsi in condizione dr essere prontamente rintracciato in vista di un eventuale attività lavorativa, con conseguente diritto a percepire un particolare trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice”.

Con il quarto motivo il ricorrente principale assume vizio di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio circa l’obbligo di reperibilità.

Le censure, che in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico vanno trattate congiuntamente, sono infondate.

Invero, la Corte di Appello accerta, con motivazione adeguata e priva di salti logici, e come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, che non vi era per il M. un obbligo di reperibilità in quanto i testi avevano dichiarato che vi erano più dipendenti da contattare indifferentemente in caso di necessità sino a quando non si trovava uno disponibile ad intervenire.

Difettando l’obbligo di reperibilità non è configurabile una prestazione lavorativa ulteriore rispetto a quella c.d. ordinaria con il correlato diritto ad un ulteriore compenso.

Del resto, la Corte territoriale accerta, altresì, che nelle ipotesi in cui il ricorrente aderiva alla richiesta d’intervento veniva correlativamente retribuito per questa ulteriore prestazione.

Nè la valutazione operata dai giudici di secondo grado delle emergenze istruttorie è sorretta da motivazione contraddittoria o inadeguata, Conseguentemente la critica svolta sul punto dal ricorrente principale si risolve sostanzialmente in una diversa lettura delle risultanze probatorie che, come tale, alla stregua di quanto osservato in occasione dello scrutinio del secondo motivo del ricorso principale, è inammissibile.

Con il ricorso incidentale la Regione in epigrafe, prospettando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., articola ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:”se l’art. 92 c.p.c., consente ai giudice di compensare le spese del giudizio, anche in assenza di soccombenza reciproca e di giusti motivi debitamente esplicitati in motivazione”.

La censura è infondata.

Va premesso che costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di condanna alle spese processuali, LI principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, a pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza, che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di. merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi (Cfr. per tutte Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di Legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., richiedendo, e soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore- quale non è il presente- una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di. argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.

Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

In base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio adottato dalla Corte territoriale sia adeguatamente motivato in base alle considerazioni della “probabile buona fede dell’appellante e della diversa qualità delle parti”, le quali, d’altra parte, trovano riscontro anche nella motivazione che ha determinato la soluzione della controversia.

1 ricorsi in conclusione vanno respinti.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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