Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4361 del 22/02/2018


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Cassazione civile, sez. un., 22/02/2018, (ud. 20/06/2017, dep.22/02/2018),  n. 4361

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/3/2014 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dai sigg. A., G. e C.M.S. in relazione alla pronunzia Trib. Tivoli n. 1168 del 2008, declinatoria della giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda – qualificata come di retrocessione parziale- dell’immobile sito in (OMISSIS), costituito da terreno a suo tempo espropriato al defunto sig. C.A., dai suindicati aventi da quest’ultimo causa proposta nei confronti del Ministero della difesa.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i C. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 382 c.p.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito tenuto conto che la “questione sulla giurisdizione nel procedimento in oggetto era stata già implicitamente affrontata e risolta positivamente con l’ordinanza” con la quale la Suprema Corte, investita della regolamentazione della competenza a fronte della pronunzia declinatoria della medesima “in favore del presunto foro erariale, coincidente con il Tribunale di Roma, aveva definitivamente accertato la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli”.

Lamentano che (“individuazione di un foro competente per territorio implica autonomamente la giurisdizione ordinaria”, sicchè la “questione della giurisdizione, evidentemente preliminare a quella della competenza territoriale, è stata senza dubbio valutata (e superata a piè pari) dalla Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione che ha poi deciso il regolamento di competenza individuando nel foro di Tivoli – anzichè in quello erariale- quello da investire del procedimento in questione”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

E’ rimasto nella specie accertato che nella causa originariamente proposta dai sigg.ri A., G. e C.M.S. nei confronti del Ministero della difesa di retrocessione della porzione del terreno oggetto di espropriazione (subita dal proprietario e loro dante causa sig. C.A.) e non utilizzato nella realizzazione dell’opera costituita da radio faro (“impianto radiogoniometrico ed antenna di tipo Jota e relativo elettrodotto”), di pubblica utilità (dichiarata con D.M. 10 gennaio 1979, n. 142 ai sensi dell’art. 693 cod. nav. (R.D. n. 327 del 1942)), in accoglimento del regolamento di competenza dai suindicati attori spiegato in relazione alla pronunzia Trib. Tivoli 18/2/2005 declinatoria della propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, quale foro erariale, Cass. n. 22610 del 2006 ha dichiarato la competenza del Tribunale di Tivoli, sulla base del rilievo che “nel determinare il valore dell’immobile, oggetto della richiesta di retrocessione, il Tribunale non ha considerato… che questa riguarda solo la particella espropriata e non utilizzata ((OMISSIS)), come viene precisato nella stessa sentenza, e non già anche il terreno circostante rimasto in proprietà degli odierni ricorrenti”, con la conseguenza che “limitatamente al reddito dominicale di tale particella” il “calcolo per la determinazione del valore della causa” va effettuato con riferimento al “reddito dominicale relativo alla particella in esame”, sicchè, “essendo di Euro 605 (Euro 3,25×200)”, e “rientrando nella competenza pretorile”, esso “rimane assoggettato alla deroga del foro erariale, anche se con la nuova richiamata disciplina è subentrato il Tribunale”.

Successivamente, con sentenza n. 1168/2008 il Tribunale di Tivoli, rilevato che “nonostante la formale proposizione, in via principale, di una domanda di retrocessione totale” gli appellanti abbiano “allegato… come sul terreno espropriato… siano state effettivamente realizzate le opere pubbliche costituite dall’impianto radiogoniometrico ed antenna di tipo Jota e relativo elettrodotto” oggetto dapprima della dichiarazione di pubblica utilità effettuata dal Ministero della Difesa… e successivamente di decreto di esproprio emesso dal Prefetto di Roma”, ha qualificato la domanda proposta dagli originari attori ed allora appellanti come di retrocessione parziale, e non già totale, affermando sussistere pertanto nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo.

Pronunzia confermata dalla corte di merito con l’impugnata sentenza.

La sentenza della corte di merito è peraltro erronea.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, “ogni giudice è giudice della propria giurisdizione e della propria competenza” (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2016, n. 29; Cass., Sez. Un., 22/2/2007, n. 4109).

A tale stregua, si è precisato, quando la parte o anche lui stesso dubiti della sua competenza, il giudice adito deve sempre anzitutto verificare, anche d’ufficio (previa eventuale sollecitazione del contraddittorio sul punto ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2), in conformità con le richiamate norme costituzionali e con l’art. 37 c.p.c., la sussistenza della giurisdizione, e solo successivamente, in caso affermativo, della propria competenza, nel rispetto delle regole poste all’art. 38 c.p.c.(così Cass., Sez. Un., 5/1/2016, n. 29).

La decisione su questa ultima, sia essa affermativa o negativa, presuppone dunque la previa esplicita o implicita affermazione da parte del giudice investito della causa della propria giurisdizione (v. già Cass., Sez. Un., 16/6/1975, n. 2409).

Diversamente, si è ulteriormente posto in rilievo, la previa decisione della questione di competenza può risultare inutiliter data, con conseguente violazione -tra l’altro- dei principi di economia processuale, del “giusto processo” e della sua “ragionevole durata”, laddove il giudice adito fosse poi dichiarato privo di giurisdizione.

Si è altresì sottolineato che, essendo l’attribuzione e il riparto della giurisdizione tra i molteplici ordini giurisdizionali stabiliti da norme costituzionali o da norme ordinarie ad essa immediatamente riconducibili, la pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, e quindi il correlativo dovere di esame prioritario della prima ai sensi dell’art. 37 c.p.c., può essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione, o comunque espressivi di interessi o di valori di sicuro rilievo costituzionale, come in ipotesi di “mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale” quanto all’instaurazione del “giusto processo”(come ad esempio per la violazione del diritto di difesa della parte (art. 24 Cost., commi 2 e 3) o per l’omessa promozione di un contraddittorio effettivo (art. 111 Cost., commi 1 e 2)) ovvero di formazione del giudicato – esplicito o implicito – sulla giurisdizione (così Cass., Sez. Un., 5/1/2016, n. 29).

Orbene, in applicazione del suindicato principio al giudice in sede di regolamento dichiarato competente da Cass. n. 22610 del 2006 non era invero consentito rimettere in discussione la (pregiudizialmente presupposta ed implicitamente ritenuta) giurisdizione del giudice ordinario.

Nell’affermare di non poter ritenere che “l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22610/2010 – che ha risolto in favore del Tribunale di Tivoli il conflitto negativo di competenza territoriale tra diversi giudici ordinari- abbia implicitamente fissato la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la Suprema Corte non ha valutato la domanda sulla base del criterio del petitum sostanziale, ma ha adottato la propria decisione soltanto con riferimento al conflitto di competenza territoriale demandatole”; e che “la sentenza 1231/2000 della Suprema Corte” non è nella specie “utilizzabile” per “le conseguenze in punto di riparto di giurisdizione”, in quanto “l’opera pubblica è stata completamente realizzata e solo successivamente “l’amministrazione della difesa si è determinata a dismetterla”, sicchè “la vicenda espropriativa ha avuto compimento e… la sopravvenuta inservibilità dell’area espropriata può produrre le condizioni per un nuovo trasferimento al privato del bene a suo tempo espropriato a titolo di retrocessione parziale”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, assorbito il 2 motivo (con il quale i ricorrenti denunziano violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 60,61 e 63, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi dell’erronea valutazione da parte dei giudici del gravame del merito della domanda nonchè dell’erronea relativa interpretazione in termini di retrocessione parziale), s’impone pertanto la cassazione.

Attesa la violazione da parte della corte di merito della suindicata preclusione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, va disposto il rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il 1 motivo, assorbito il 2. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018

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