Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4361 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36824-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), on persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

INAIL-ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 399/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE

GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 399/2019, ha confermato la pronuncia n. 238/2018 emessa dal Tribunale di Pescara con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da G.G. avverso l’intimazione di pagamento a lui notificata il 18.5.2017, in relazione a plurime cartelle di pagamento notificategli in precedenza per omesso versamento di contributi INPS ed INAIL, era stato dichiarato prescritto il credito contributivo di cui alla intimazione che era stata annullata per il decorso del termine di prescrizione quinquennale applicabile in materia.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, conformemente al Tribunale e ai precedenti di legittimità richiamati, che il termine di prescrizione per i contributi previdenziali fosse quello quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, anche in ipotesi di presunta novazione oggettiva e soggettiva del credito, determinata dalla formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento; il suddetto termine diveniva, invece, decennale solo se i diritti fossero stati accertati con sentenza passata in giudicato. Non ricorrendo detta ipotesi, correttamente dal primo giudice era stato ritenuto prescritto il credito contributivo atteso che fra gli ultimi atti interruttivi prodotti dalla concessionaria, ricevuti in data 22.12.2010 e la notifica del 18 maggio 2017 dell’intimazione di pagamento, erano decorsi più di cinque anni.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione affidato ad un solo motivo. Gianluca G., l’INPS e l’INAIL non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 5 (ora comma 6), della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di merito considerato che dal 1999, dopo la iscrizione a ruolo, la prescrizione dei crediti previdenziali era da considerarsi decennale.

2. Il motivo è infondato.

3. Invero, questa Corte (Cass. n. 1826/2020) ha affermato, con principi cui si intende dare seguito, che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197, che concerne il “riaffido” in riscossione, da parte dell’ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di “saldo e stralcio” ai sensi dello stesso art. 1, comma 184 e s.s.: ipotesi, quest’ultima, non ravvisabile nel caso in esame.

4. Inoltre, è stato precisato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. n. 11800/2018; Cass. n. 33797/2019).

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

7. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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