Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4360 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4360 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 24/02/2014

ORDINANZA
sul ricorso 5228-2011 proposto da:
TOETSCH ANDREAS TTSNRS65M07M067T, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLO FERRANDI
TIZIANA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581 (RFI);

– intimata avverso la sentenza n. 17/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO Sezione Distaccata di BOLZANO del 24.2.2010, depositata 1’1/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2013
dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.

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Fatto e diritto
Con la relazione redatta ai sensi dell’ art. 375 e 380 bis c.p.c. è riferito quanto
segue:
“Con sentenza del 1.3.2010 la Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di
Bolzano, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta

diretta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel
periodo di formazione e lavoro, nel caso di trasformazione del rapporto di
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, anche ai fini
dell’attribuzione degli emolumenti che, come gli aumenti periodici di anzianità,
trovavano fondamento nella contrattazione collettiva (nel caso di specie, il
c.c.n.l. 1990-92), dovendo ritenersi, secondo l’assunto, la nullità delle clausole
contrattuali che prevedevano che il periodo di formazione e lavoro fosse
computato ai soli fini giuridici e non a quelli economici.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Andreas Toetsch affidandosi a tre
motivi di ricorso.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso deve essere qualificato come manifestamente fondato alla stregua dei
principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite n.
20074/2010), e condivisi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex

plurimis Cass. n. 14229/2011), secondo cui “il principio contenuto nell’art. 3
del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall’art. 1 della legge n. 863 del 1984,
secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro
in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a temo
indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del
rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere
computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in
considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti
che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli
aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale
11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale
27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
Nella citata sentenza è stato, tra l’altro, osservato che l’equiparazione tra
Ric. 2011 n. 05228 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

dal lavoratore nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana spa

periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che
si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione
collettiva, la quale può disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali
rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma
non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno
dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.”

essere accolto, la sentenza cassata, e non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto la controversia va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384
comma 2 c.p.c. nei termini di cui alla sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello vanno compensate tra le parti avuto riguardo
all’avvenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale qui seguito
solo successivamente alla sentenza della Corte di Appello del 1.3.2010 (S.U.
23.9.2010 n. 20074).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidata in dispositivo, vanno invece poste
a carico della parte soccombente.

PQM
La Corte

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
accoglie la domanda proposta da Toetsch Andreas nei termini di cui alla
sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e
condanna la società Trenitalia al pagamento delle spese del giudizio di
Cassazione liquidate in € 3500,00 per compensi professionali ed in € 100 per
esborsi, oltre agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

Ric. 2011 n. 05228

sez.

ML – ud. 12-12-2013

Per le esposte considerazioni che la Corte condivide e fa proprie il ricorso deve

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