Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4360 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 4360 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 4254-2016 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, con
ordinanza n. 129/2016 depositata il 10/02/2016 nella
causa tra:
D’ANGELA ALBERTO, BEZZETTO ANNA MARIA, ZANGRANDI PAOLO,
MARTORANA BENEDETTO, BOZZEDA BENEDETTA, TOSATO BEDENDO
ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BLASI,

Data pubblicazione: 22/02/2018

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIORGIO ORRICO e FIORAVANTE AGNELLO;
– ricorrenti contro

CTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI VERONA, A.G.E.C.

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alla Corte di
dichiarare la giurisdizione dell’A.G.O.

)1

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI;

Fatti di causa e ragioni della decisione
1)

Il tribunale ordinario di Verona è stato adito nel 2010 da Benedetto

Martorana e da altri acquirenti di alloggi edificati da CTA srl in Aree PEEP del
comune di Verona che hanno svolto più domande nei confronti della impresa

La CTA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e ha chiamato in
causa il Comune, che ha evocato in giudizio l’Azienda gestione edifici comunali.
Il Tribunale in data 2 aprile 2014 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione
con riguardo alla prima domanda, con la quale gli attori, sul presupposto della
rideterminazione del prezzo di cessione, erroneamente fissato dal Comune
nell’importo di 1.460 euro al mq., hanno chiesto la restituzione di parte del
prezzo versato, per “nullità della clausola contrattuale individuante il prezzo”
(sentenza 740/14).
2)

Il Tribunale amministrativo del Veneto con ordinanza 10 febbraio 2016 ha

sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice ordinario, il Tar ha negato “che il
contratto di compravendita di un alloggio di edilizia economica e popolare” sia
una convenzione urbanistica o un accordo accedente ad un procedimento
amministrativo, tali da far configurare la giurisdizione amministrativa sulle
relative controversie.
Le parti, ritualmente avvisate, come da comunicazione trasmessa alla
cancelleria di questa Corte nel marzo 2017 dalla Segreteria del Tar Veneto,
non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

n. 4254-16

D’Ascola re!

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costruttrice.

In vista della adunanza camerale, il procuratore generale ha depositato
conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria di giurisdizione del giudice
ordinario.
3) Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene fondati i rilievi sollevati dal Tar
in parte qua, cioè con esclusivo riferimento alle sola domanda attore su cui il

tribunale ordinario e quello amministrativo hanno declinato la giurisdizione.
Dall’esame dell’atto di citazione (cfr in particolare pagg. 43, 57, 58) emerge
che gli attori hanno dedotto che gli importi indicati nei contratti preliminari e in
quelli definitivi erano stati calcolati erroneamente dal Comune e dovevano
essere corretti riportando l’importo da 1.460,00 euro al metro quadro a
1.178,33 euro mq. Hanno pertanto chiesto che previo accertamento della
nullità della clausola sul prezzo, parte convenuta fosse condannata a restituire
le somme percepite in eccedenza.
La domanda non ha quindi di mira l’esercizio di una funzione pubblica o
l’attività provvedimentale della pubblica amministrazione, ma soltanto il diritto
soggettivo a versare il prezzo stabilito secondo un calcolo automatico e quindi
a recuperare quanto versato oltre il dovuto.
E’ stato quindi fatto valere un diritto soggettivo la cui attuazione deriva
dall’attività materiale di calcolo effettuata dalla pubblica amministrazione, ma
che non involge l’atto ammnistrativo quale manifestazione del pubblico potere
autoritativamente esercitato. L’atto richiamato quale antecedente logico della
clausola, che deve solo verificare l’entità del giusto prezzo secondo criteri
determinati, è soggetto a disapplicazione qualora, all’esame del giudice
ordinario, si riveli errato.
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In tal senso si sono espressi il Tar e il procuratore generale, che ha richiamato
Cass. SU 12898/13.
Il Collegio, nel condividere queste considerazioni, non può che ribadire, a
completamento dell’iter decisorio, che in tema di edilizia residenziale pubblica,

dell’Amministrazione, delle proprie attribuzioni, sicché le controversie relative
alla fase prenegoziale pubblicistica, in cui è coinvolto un suo potere, spettano
al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla fase contrattuale
privatistica al giudice ordinario. (Sez. U n. 9575 del 13/04/2017).
Il riparto di giurisdizione è infatti fondato sulle comuni regole correlate alla
posizione giuridica soggettiva prospettata, sicché nella fase pubblicistica,
caratterizzata dall’esercizio di poteri tesi al perseguimento di interessi pubblici
e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, le
controversie, relative a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti, sono
devolute al giudice amministrativo, mentre nella fase privatistica sono
riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle
vicende del rapporto, sorto per effetto del provvedimento (Cass. 22917/13).
4) Conclusivamente deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla
domanda oggetto dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto.
La controversia dovrà essere riassunta davanti al giudice ordinario, dovendosi
cassare, in parte qua, la sentenza del tribunale ordinario di Verona che ha
declinato la giurisdizione.
Non v’è luogo per provvedimenti sulle spese.
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D’Ascola rei

il riparto di giurisdizione rinviene il proprio discrimine nell’esercizio, da parte

PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda oggetto
dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto e, per l’effetto, cassa in parte qua la
sentenza del tribunale ordinario di Verona n. 740/2014 che ha declinato la

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezioni Unite civili tenuta il
23 maggio 2017 .

giurisdizione.

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