Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 436 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24640-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1293/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 26/02/2014 e depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente, militare in pensione, ha presentato istanza di rimborso delle ritenute Irpef, applicate al trattamento di fine rapporto. Secondo il contribuente, nel calcolare l’imponibile, il sostituto di imposta non avrebbe detratto adeguatamente i contributi volontari versati durante il rapporto di lavoro, e segnatamente quelli per riscattare i periodi di servizio ante ruolo.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la tesi del contribuente secondo cui i contributi di riscatto versati per intero, che in virtù di disposizioni di legge hanno natura obbligatoria, devono essere sottratti all’imponibile, determinando di conseguenza una minore tassazione.

L’Agenzia delle Entrate contesta questo assunto, con un unico motivo di ricorso, per violazione dell’art. 19, comma 2 bis TUIR (ex art. 17).

Il motivo è fondato. E’ regola già affermata da questa Corte che “a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2 recante modifiche del trattamento tributario della indennità di fine rapporto, dall’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull’indennità di buonuscita, che è erogata al dipendente dello Stato cessato dal servizio, non deve essere esclusa la quota di detta indennità conciata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari. Tale principio trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17 come integrato dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 4, comma 3 “quater”, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 154 – il quale dispone che l’ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota dl contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo previdenza – atteso che tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore”. (sez. 1 n. 10584 del 1997). In seguito ribadita anche successivamente alla modifica legislativa intercorsa: “In tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2 ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.” (Sez. 5 n. 8403 del 2013).

Il ricorso va accolto, e non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, va deciso nel merito con rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese della fase di merito vanno compensate non essendovi giurisprudenza consolidata in quel momento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese della fase di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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