Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 436 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 11/01/2011), n.436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22439-2006 proposto da:

C.A., C.W. (OMISSIS), L.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 162, presso

lo studio dell’avvocato MEINERI GIOVANNI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IORFIDA ANTONIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

amministratore delegato Dott. S.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio

dell’avvocato BOITANI EDOARDO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DI LUCA VITO, GIANOGLIO GIORGIO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.G., A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 31/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 11/7/2003, depositata il 10/01/2006, R.G.N.

1684/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO ESPOSITO per delega dell’Avvocato EDOARDO

BOITANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 10 gennaio 2006 la Corte di appello di Torino accoglieva il gravame principale proposto dalla TORO Assicurazioni s.p.a. nei confronti della omologa decisione del Tribunale di quella città del 23 novembre 2000 nella parte in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto a C.W. il risarcimento del danno patrimoniale a seguito di un incidente stradale, in cui il C. ebbe a riportare anche lesioni; rigettava il gravame incidentale proposto da C.A., (erroneamente indicato come A. nella parte in epigrafe della impugnata sentenza), C.W. e L.A..

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione gli originari attori, affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la TORO Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti, in estrema sintesi, lamentano l’erroneità della statuizione del giudice dell’appello circa il disconoscimento del danno ricollegato alla riduzione permanente della capacità produttiva.

Il motivo va disatteso per la semplice ragione che tale disconoscimento è stato deciso perchè il giudice a quo ha ritenuto che difettava la prova di un reddito precedente al sinistro avvenuto il (OMISSIS), mentre agli atti vi era solo documentazione datata (OMISSIS), ovvero di epoca successiva al verificarsi dell’evento e nemmeno la deposizione del teste escusso, secondo il quale il W. lavorava da pochi giorni con il padre era idonea di per sè a provare l’assunto dell’allora appellato.

Nè corrisponde al vero che il giudice non abbia tenuto conto del rilievo delle presunzioni, utilizzabili in casi del genere.

La statuizione sul punto appare, quindi, logicamente motivata ed appagante sotto il profilo logico e giuridico, senza trascurare che si tratta di questione di merito inammissibile in questa sede.

2.-In ordine alla censura (di cui al secondo motivo) circa la mancata rivalutazione del danno complessivo da risarcire essa va disattesa perchè il giudice del merito ha quantificato tutto il totale dovuto ed ha provveduto alla rivalutazione della somma capitale.

3.-Circa il danno biologico, che forma oggetto del terzo motivo va posto in rilievo che il giudice del merito ha condiviso le conclusioni della CTU, perchè avvalorate dall’approfondito esame delle cartelle cliniche e da una attenta valutazione della situazione del periziato, dopo due anni dal sinistro, la quale ha tenuto conto anche del disagio della persona lesa nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Ciò posto, il giudice dell’appello correttamente ha ritenuto di dover accogliere l’appello della TORO Assicurazioni per mancanza di prova circa una minore capacità lavorativa, avendo subito il C. W. lesioni identificate nella frattura di tibia e perone sinistri.

Peraltro, tutti e questi tre motivi di doglianza, più che sotto il profilo dell’errore di diritto, si configurano ammissibili sotto il profilo del difetto di motivazione e ad una attenta lettura tendono a richiedere al Collegio una rivisitazione non già dell’argomentare logico del giudice del merito, ma una valutazione di circostanze, documenti, mezzi di prova non consentiti in questa sede.

4..-Con il quarto motivo, sempre in estrema sintesi, i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello erroneamente avrebbe negato il risarcimento del danno morale in capo ai congiunti del C. W..

Anche in questo caso il diniego sarebbe motivato dalla mancanza di prove e addirittura di ogni principio di prova.

Questa censura, ritiene il Collegio, è meritevole di essere accolta.

Di vero, non si può escludere in base al nozione di comune esperienza che nei confronti di un figlio colpito in un incidente stradale quanto meno i congiunti più vicini non abbiano provato sofferenza.

Del resto, essi avevano richiesto un risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia, per cui il giudice del merito doveva prendere in considerazione, a fronte di una richiesta sostanzialmente equitativa, la sofferenza e i disagi che certamente essi avevano avvertito, anche perchè – ed ormai la statuizione sul punto è ferma, contrariamente a quanto dedotto in appello dalla Compagnia Assicuratrice, il giudice del gravame ha riconosciuto di natura non iatrogena le disfunzioni dell’arto, evidenziando, piuttosto, che la natura delle lesioni potesse portare a complicazioni e ad un decorso non facile della prognosi, tanto da rigettare sul punto l’appello della stessa TORO. In altri termini, una volta ritenuto che le complicanze cui è andato soggetto C.W. erano conseguenti all’infortunio subito, il giudice dell’appello, così come richiesto, anche in via presuntiva e in virtù della nozione di comune esperienza, avrebbe dovuto liquidare non già il danno patrimoniale, perchè, come ha statuito, correttamente, non provato, ma quello morale che costituisce una sofferenza interna, non accertabile con metodo scientifico ed accertabile, per lo più, in base ad indizi e presunzioni che, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. n. 11001/03, puntualmente citata dai ricorrenti).

Di vero, il danno morale non potrà essere escluso perchè trova causa immediata e diretta nell’evento dannoso, attesa la particolare situazione affettiva con la vittima (Cass. n. 2888/03).

Richiedere alla parte colpita di offrire un principio di prova significa, in sostanza, sottoporre la stessa ad un complesso di accertamenti di natura psicologica, se non psichiatrica, e comunque medica che non sempre la stessa può dare ed il principio del giusto processo ex art. 111 Cost., comma 1, nella sua fenomenologia civilistica non può non essere letto in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., per cui una statuizione che neghi il danno morale ai prossimi congiunti di un soggetto coinvolto in un incidente stradale, da cui al figlio derivino lesioni complicatesi nel corso del tempo, devia e si appalesa eccentrica rispetto ai riferimenti costituzionali di cui si è accennato prima.

Del resto, ai fini dell’applicazione degli elementi costitutivi della domanda (e, quindi, nell’ambito della definizione della causa petendi), è sufficiente l’allegazione del pregiudizio psichico subito come conseguenza dell’evento e, nel caso di specie, i congiunti del C.W. avevano fatto riferimento alla lesa integrità fisica del figlio da parte del terzo, con relativa assistenza e attenzioni preoccupate per i due interventi chirurgici da lui subiti in (OMISSIS).

Appartiene, poi, ad una fase successiva, ovvero al merito che la Corte distrettuale non ha esaminato, adagiandosi solo su giurisprudenze che riconosce non consolidata (v. p. 16 e 17 sentenza impugnata), l’accertamento – cui può farsi luogo mediante ricorso a presunzioni, e a nozioni di comune esperienza, peraltro, suffragate dalla letteratura medico-scientifica, in specie del settore psicopedagogico-circa l’effettiva sussistenza di tale danno, liquidabile con valutazione equitativa ed, in relazione a tale accertamento, il giudice dell’appello è tenuto ad esporre una motivazione non elusiva, dando conto delle ragioni che l’abbiano indotto ad escludere la sussistenza del danno allegato dalla parte o che, viceversa, l’abbiano convinto dell’esistenza di tale danno (così Cass. n. 15475/03, in motivazione, anche se in tema di durata ragionevole del processo).

Il che manca del tutto nella sentenza impugnata.

Del resto, ritiene il Collegio che la” comune esperienza” possa essere posta a base del convincimento del giudice non solo come criterio identificativo del fatto notorio (e su questo profilo la giurisprudenza di questa Corte è costante: tra le tante Cass. n. 11729/09), ma anche come parametro di convincimento distinto dal “notorio”, in quanto regula juris che attiene al modo di vivere un evento nella normalità dei soggetti interessati allo stesso, pur restando il suo uso nella discrezionalità del giudice, che, però, non può trascurarla allorchè gli vengano indicati e/o allegati accadimenti, la cui sequenza è connessa verosimilmente alla sofferenza dei soggetti richiedenti.

In altri termini, il “fatto notorio” implica la comune esperienza; la comune esperienza non comporta di per sè la notorietà del fatto, anche se entrambi vanno individuati alla stregua di una attendibilità ragionevole della allegazione della parte che li invoca.

Ne consegue che il motivo va accolto e il giudice del rinvio, alla luce di esso dovrà valutare nell’esercizio del potere discrezionale tutta la documentazione prodotta e con un ragionamento anche presuntivo, avvalorato da nozione di comune esperienza accertare se ed in che termini la censura possa trovare risposta positiva.

La sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Torino i diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e per l’effetto cassa e rinvia alla Corte di appello d Torino in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione;

rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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