Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 436 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 436 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 12865-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante rro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
!DELLA FREZZA 17j. presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO
PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

DEIANA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

919-1-

Data pubblicazione: 10/01/2014

GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZI SERGIO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controficorrente avverso la sentenza n. 5/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che insiste per
raccoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
La Corte d’appello di Firenze, rigettando il gravame dell’INPS, ha
affermato il diritto di Deiana Roberto alla rivalutazione contributiva
per esposizione all’amianto, osservando che dopo una prima domanda
amministrativa per la quale era stata dichiarata l’intervenuta decadenza
(con precedente sentenza passata in giudicato), l’interessato aveva
presentato una seconda domanda amministrativa rispetto alla quale
aveva tempestivamente proposto l’azione giudiziaria. Osservava che il
diritto a pensione è imprescrittibile, mentre sono soggetti a
prescrizione solo i ratei pensionistici, di talché l’inerzia di chi abbia
maturato il diritto al trattamento pensionistico non rileva se non ai
limitati fini della eventuale perdita dei ratei prescritti e, analogamente,
in tema di decadenza ex d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, art. 47, e legge 1
giugno 1991 n. 166, art. 6, l’inerzia del titolare del diritto non può

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FIRENZE del 10.1.2012, depositata l’11/03/2012;

determinare la perdita del diritto al trattamento pensionistico, ma solo
la perdita dei ratei maturati.
L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con unico
motivo. Deiana Roberto resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis, secondo

Con unico motivo l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione
del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,
censura la sentenza che erroneamente aveva ritenuto ammissibile una
seconda domanda amministrativa benché l’interessato fosse già incorso
nella decadenza di cui all’art. 47 cit., accertata in un precedente
giudizio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La pretesa di Deiana Roberto — pensionato dal 2002 – di vedere
rivalutata l’anzianità contributiva del periodo di dedotta esposizione ad
amianto era stata dichiarata inammissibile per decadenza in altro
giudizio, con sentenza passata in giudicato, relativamente alla domanda
amministrativa proposta nel 1995. L’assicurato, che ha presentato una
seconda domanda amministrativa nel 2005, sostiene: a) che la
decadenza non può trovare applicazione in sede di richiesta di
rivalutazione contributiva, che non equivale a domanda di pensione,
ma incide solo sulla successiva fase di quantificazione e liquidazione
del trattamento pensionistico; b) che, comunque, doveva considerarsi
ammissibile una seconda domanda amministrativa, in quanto
l’eventuale decadenza già maturata poteva colpire solo i ratei pregressi,
dovendo tale conclusione trarsi dal principio secondo cui il diritto a
pensione è irrinunciabile e imprescrittibile.
Occorre premettere che questa Corte, decidendo numerose analoghe
controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
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comma, c.p.c..

3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n.
1629 del 2012; sent. 11094 e 11400 del 2012), si è espressa affermando
il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992,
art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per

maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse
promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna
pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Non vale richiamare in senso contrario, per le domande giudiziarie
presentate dai già pensionati, la sentenza n. 12720/2009 di questa
Corte in base all’assunto che, in tali casi, si tratta non di conseguimento
del trattamento di pensione, ma di incremento di quello già liquidato.
Come infatti osservato in recenti pronunce di questa Corte (v. tra tutte,
Cass. sent. n. 11400 del 2012), con le domande tese ad ottenere il
beneficio in questione non si fa valere il diritto al ricalcolo della
prestazione pensionistica o una rivalutazione dell’ammontare dei
singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede
di determinazione amministrativa, bensì “il diritto a un beneficio che,
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le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla

seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi,
strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,
operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti
propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe
sorto) — in base ai criteri ordinari — il diritto al trattamento

durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto
dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente
previdenziale attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne
dimostrazione”) (Cass. sent. n. 11400/2012 cit, in motivazione).
Trattasi quindi di un diritto che non si identifica né con il diritto a
pensione (irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla
riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico. Esso ha una sua
propria individualità, quale autonomo beneficio previdenziale che, pur
incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di
un periodo contributivo, è ancorato a ben precisi presupposti, distinti
da quelli propri del trattamento previdenziale sul quale detto
beneficio è destinato ad incidere.
E’ dunque infondato l’assunto secondo cui nella fattispecie non
sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda
diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario
ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza
n. 12685 del 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a
calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare
le disposizioni legislative sulla decadenza. Per analoghe ragioni è altresì
manifestamente infondato l’altro assunto, relativo all’operatività della
decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi.

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pensionistico (basti pensare che l’esposizione all’amianto e la sua

Priva di fondamento è poi la tesi, accolta dalla sentenza impugnata,
diretta a valorizzare la presentazione di una successiva domanda,
posteriore alla già maturatasi decadenza; la funzione della decadenza
sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex

quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un
meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si
ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il
venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi. Come osservato
più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite
(sent. n.12718 del 2009), la decadenza sostanziale di cui si discute “è di
ordine pubblico” (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata “a
protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” ed è
pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(con il solo limite del giudicato).
Va quindi ribadito quanto osservato da Cass. ord. n. 8926 del 2011,
secondo cui, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla
maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad
ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la
rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai
fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a
tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di
spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera
riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti
decadenziali già verificatisi.
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plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e,

Quanto al richiamo fatto dalla Corte territoriale alla sentenza di questa
Corte n. 15521/2008, secondo la quale la decadenza da una domanda
di riscatto del corso di laurea non ne preclude la riproposizione, è
sufficiente osservare che tale affermazione è riferita a una fattispecie
ricadente nel regime della decadenza anteriore alle innovazioni

decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, si attribuiva
carattere soltanto procedimentale e, quindi, tale da non comportare la
perdita del diritto tardivamente azionato (v. in tal senso Cass. n. 11400
del 2012).
In conclusione, non ravvisandosi i presupposti per un mutamento
giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarato manifestamente
fondato il ricorso proposto dall’INPS.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto delle difficoltà interpretative in tema di decadenza
dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda di cui al ricorso introduttivo.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013
Il Presidente

apportate dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, quando ancora, cioè, alla

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