Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4359 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4359 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 24/02/2014

ORDINANZA
sul ricorso 5221-2011 proposto da:
STEVANON ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLO
FERRANDI TIZIANA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SOCIETA’ TRENITALIA SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 16/2010 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO – Sezione Distaccata di BOLZANO del 24.2.2010,
depositata 1’1/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

ca,

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
FATTO E DIRITTO

Con la relazione redatta ai sensi dell’ art. 375 e 380 bis c.p.c. è riferito

“Con sentenza del 1.3.2010 la Corte di Appello di Trento – sezione
distaccata di Bolzano, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato
la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società
Trenitalia spa diretta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di
servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro, nel caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo indeterminato, anche ai fini dell’attribuzione degli emolumenti
che, come gli aumenti periodici di anzianità, trovavano fondamento
nella contrattazione collettiva (nel caso di specie, il c.c.n.l. del
16.4.2003), dovendo ritenersi, secondo l’assunto, la nullità delle
clausole contrattuali che prevedevano che il periodo di formazione e
lavoro fosse computato ai soli fini giuridici e non a quelli economici.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Andrea Stevanon
affidandosi a tre motivi di ricorso.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso deve essere qualificato come manifestamente fondato alla
stregua dei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (cfr.
Cass. sez. unite n. 20074/2010), e condivisi dalla successiva
giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plutimis Cass. n. 14229/2011),
secondo cui “il principio contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984,
convertito dall’art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in
caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto
a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a temo
Ric. 2011 n. 05221 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

quanto segue:

indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di
formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio,
opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da
discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno

fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli
aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C),
dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende
di trasporto in concessione”.
Nella citata sentenza è stato, tra l’altro, osservato che l’equiparazione
tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale
canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla
contrattazione collettiva, la quale può disciplinare nel modo più vario
istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione,
come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un
trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che
abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.”
Per le esposte considerazioni che la Corte condivide e fa proprie il
ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia va decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c. nei termini di cui alla
sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello vanno compensate tra le parti avuto
riguardo all’avvenuto consolidamento dell’orientamento
giurisprudenziale qui seguito solo successivamente alla sentenza della
Corte di Appello del 1.3.2010 (S.U. 23.9.2010 n. 20074).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidata in dispositivo, vanno

Q

invece poste a carico della parte soccombente.
Ric. 2011 n. 05221 sez. ML – ud. 12-12-2013
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2

PQM
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito accoglie la domanda proposta da Andrea Stevanon nei termini
di cui alla sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del

spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 3500,00 per compensi
professionali ed in € 100 per esborsi, oltre agli accessori dovuti per
legge.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

Ric. 2011 n. 05221 sez. ML – ud. 12-12-2013

giudizio di appello e condanna la società Trenitalia al pagamento delle

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