Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4359 del 22/02/2018


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Cassazione civile, sez. un., 22/02/2018, (ud. 23/05/2017, dep.22/02/2018),  n. 4359

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ordinanza depositata il 10 marzo 2015, il Tar della Basilicata ha investito le Sezioni unite della Corte di cassazione delle questioni di giurisdizione sorte nella controversia instaurata, con ricorso L. n. 69 del 2009, ex art. 59, da A.O. e L.M. contro il comune di Grottole, a seguito della sentenza n. 378 del 2011 del Tribunale ordinario di Matera, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente all’azione risarcitoria proposta dagli attori.

Fissata la trattazione, le Sezioni unite con ordinanza n. 25514/16 hanno disposto la acquisizione di prova della comunicazione del procedimento alle parti, le quali non hanno svolto difese.

In vista della nuova adunanza camerale, il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui, previa puntuale verifica della tempestività del rilievo officioso del Tar, ha chiesto la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

2) Il tribunale ordinario ha rilevato che la controversia, avviata dagli attori per il risarcimento del danno da illegittima demolizione della loro abitazione, già danneggiata dal terremoto del 1980, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo perchè “qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in materia urbanistica, da provvedimenti autoritativi degradatori” rientrerebbe “nell’alveo della giurisdizione dei Tar”.

La lesione dei diritti soggettivi deriverebbe, nel caso di specie, “da esplicazione del pubblico potere riconducibile alla volontà provvedimentale amministrativa (ordinanza di demolizione)”. Ha pertanto accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune di Grottole.

3) Sul ricorso n. 411/11 dei signori A. e L., il Tribunale amministrativo ha reso contestualmente, con duplice camera di consiglio (quella definitiva il 14 gennaio 2015), la sentenza n. 133/15 e l’ordinanza con cui ha sollevato il conflitto.

Ha infatti individuato in primo luogo una domanda, risalente alla denunciata lesione di un interesse legittimo, volta a conseguire il risarcimento per i danni arrecati dal Comune con le ordinanze rese D.Lgs. n. 43 del 2000, ex art. 54, di demolizione della casa di proprietà degli attori, sita in Grottole, vico Nazionale 6, rimasta danneggiata dal terremoto del 1980 e per la quale era stata chiesta l’erogazione dei contributi di cui alla L. n. 219 del 1981.

La domanda sul punto, ritenuta appartenente alla giurisdizione amministrativa, è stata respinta perchè l’azione risarcitoria era stata proposta senza aver prima o contestualmente impugnato il provvedimento ammnistrativo da cui era derivato il preteso danno.

4) Il tribunale amministrativo ha individuato nel ricorso in riassunzione altre due domande.

La prima, relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata erogazione ai proprietari dell’immobile del contributo ex L. n. 219 del 1981, da parte dell’ente locale.

La seconda, relativa ai danni causati “dall’erronea esecuzione dei lavori di costruzione della rete fognaria comunale”, opera realizzata a distanza dalle fondazioni dell’immobile inferiore a quella di progetto.

In relazione a queste domande il Tar ha declinato la giurisdizione e ha interpellato le Sezioni unite.

5) Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene fondati i rilievi sollevati dal Tar in parte qua, cioè con esclusivo riferimento alle due domande attoree su cui il tribunale amministrativo ha declinato la giurisdizione.

Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ma in concreto non erogati.

Questo principio, in applicazione del quale la S.C. ha riconosciuto l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia instaurata dal privato, destinatario di contributo statale – disposto, come nel caso odierno, dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 21, per la ricostruzione e riparazione di immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980 (Sez. U, n. 183 del 10/05/2001, ma v. anche n. 15095/04) – è stato invocato in ricorso da parte attrice.

Essa ha infatti dedotto che il contributo ex L. n. 219 del 1981, era stato riconosciuto come spettante dall’amministrazione comunale, che aveva approvato la perizia presentata per la concessione del “Buono-Contributo” e aveva, (con nota prot. (OMISSIS) del 10 marzo 1990) promesso l’erogazione non appena fossero stati disponibili i fondi, erogazione che corrispondeva quindi a un atto “dovuto ed obbligatorio”, non essendo mai stato revocato il provvedimento che aveva riconosciuto il diritto, confermato “ripetutamente nel tempo”.

L’indebito rinvio dell’erogazione sarebbe stata causa del dissesto dell’immobile, non riparato per mancanza di contributi, fino al degrado che aveva portato all’ordine di demolizione.

In relazione a questa prospettazione e al petitum che è stato esposto, la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare che il diritto all’erogazione fosse sussistente e fosse stato accertato e che la pretesa era rimasta insoddisfatta per le ragioni esposte in ricorso.

6) Altrettanto deve dirsi quanto alla giurisdizione sulla domanda per il risarcimento danni da fatto illecito (ricorso pag. 18), per il “peggioramento” delle fessurazioni dell’immobile a causa di irregolari lavori pubblici “arbitrariamente condotti”.

La domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica appartiene infatti alla giurisdizione ordinaria qualora, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano nè il “se” nè il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive (Cass. 2052/16).

7) Conclusivamente deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario su entrambe le domande oggetto dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto.

La controversia dovrà essere riassunta davanti al giudice ordinario, dovendosi cassare, in parte qua, la sentenza del tribunale ordinario di Matera che ha declinato la giurisdizione.

Non v’è luogo per provvedimenti sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario su entrambe le domande oggetto dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto e, per l’effetto, cassa in parte qua la sentenza del tribunale ordinario di Matera n. 378/2011 che ha declinato la giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezioni Unite civili, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018

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