Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4359 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4359 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 15516-2007 proposto da:
BONANNO CONCETTO BNNCCT39TO8C091Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

BUSCEMI

SALVATORE giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

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TUMELLO ANTONINO;
– intimato –

sul ricorso 19290-2007 proposto da:

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Data pubblicazione: 21/02/2013

TUMELLO ANTONINO TMLNNN50P210031C, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAO MARIA
LORETA (DETTA STELLA) con studio in 95126 CATANIA,

– ricorrente contro

BONANNO CONCETTO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1206/2006 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/11/2006,
R.G.N. 650/2004;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere
Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
accoglimento del terzo motivo del ricorso
principale; accoglimento del ricorso incidentale;

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VIA ACICASTELLO 12 giusta delega in atti;

Svolgimento del processo

Antonino Tumello convenne

in giudizio dinanzi al

Tribunale di Catania Concetto Bonanno chiedendone la condanna
al pagamento in suo favore della somma di 113.784.600 a
titolo di risarcimento dei danni da lui subiti in occasione di

bastone.
Il conevnuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della
domanda e, in subordine, la riduzione della pretesa
risarcitoria.
Il Tribunale, con sentenza del 23 settembre 2003, condannò
il Bonanno a pagare all’attore la somma di 13.255,25, oltre
accessori.
Propose appello il Bonanno mentre l’appellato chiese il
rigetto del gravame e, in via incidentale, la rivalutazione e
gli interessi sull’importo liquidato, dalla data del fatto sino
all’effettivo pagamento.
La Corte d’Appello di Catania ha dichiarato non dovuta la
rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dal Tribunale; ha
dichiarato dovuti su tali somme gli interessi legali
dall’evento sino all’effettivo soddisfo; ha compensato per un
terzo fra le parti le spese del giudizio di primo grado, come
liquidati in sentenza ponendo i rimanenti due terzi a carico
del Bonanno; ha condannato l’appellante alla rifusione in

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una lite, allorché era stato colpito dal Bonanno stesso con un

favore dell’appellato dei due terzi delle spese di quel grado,
compensandole per il resto.
Propone ricorso per cassazione Concetto Bonanno con tre
motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335
c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale Concetto
Bonanno denuncia «Violazione dell’art. 112 codice di procedura
civile (principio della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato), in relazione all’art. 360 p. 4 codice di
procedura civile (nullità della sentenza e del procedimento).»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 c.p.c. il Giudice
incaricato di conoscere la controversia deve pronunciarsi su
tutta la domanda e non oltre i limiti di essa ? Qualora il
Giudice non si dovesse pronunciare su un capo della domanda la
definitiva sentenza non sarebbe parzialmente nulla
relativamente al capo non esaminato ?»
Con il secondo motivo si denuncia «Omessa motivazione su
un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360
p. 5 c.p.c.»

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Antonino Tumello.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello di
Catania è incorsa nel vizio di omessa pronuncia su di un punto
decisivo della controversia in quanto ha omesso di spendere
anche una sola parola al fine di rendere edotto l’appellante
dei motivi ostativi alle restanti richieste affidate al punto 2

Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. (art. 360 n. 3
c.p.c.)».
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«In tema di risarcimento del danno biologico a seguito di fatto
illecito, se la liquidazione viene effettuata con riferimento
alle tabelle vigenti presso gli uffici giudiziari al momento
della decisione della controversia gli interessi devono essere
corrisposti sulla somma rivalutata al momento della decisione
(e, cioè attualizzata al momento della decisione stessa) o
invece, essi devono essere determinati con riferimento ai
singoli momenti con riguardo ai quali la somma, equivalente al
danno subito, si incrementa nominalmente in base agli indici
prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio
? La provvisionale corrisposta dal debitore deve essere
meramente convertita da lire in euro o la stessa deve invece
essere rivalutata dal giorno della corresponsione a quello
dell’emanazione della decisione al fine di essere posta in
detrazione alla sorte capitale dovuta ?»
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dello stesso atto di appello.

I motivi sono inammissibili.
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc.
civ. deve infatti compendiare: a) la riassuntiva esposizione
degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal

del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di
diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e
semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione
di una determinata disposizione di legge.
Nel caso in esame i quesiti del primo e terzo motivo si
risolvono in una tautologia, ovvero in un interrogativo
circolare, che già presuppone la risposta e non consente di
risolvere il caso sub iudice.
Non ricorre comunque l’omessa pronuncia in quanto la Corte
ha esaminato la questione; ed ha sbagliato quindi il ricorrente
perché avrebbe dovuto denunciare l’errata pronuncia e non
l’omessa pronuncia.
In sede di legittimità occorre infatti tenere distinta
l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la
pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri
l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda
stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancanza della
6

quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso

necessaria

corrispondenza

tra

chiesto

e

pronunciato,

prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un
in procedendo,

error

in relazione al quale la Corte di cassazione ha

il potere- dovere di procedere all’esame diretto degli atti
giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai

in contestazione l’interpretazione del contenuto o
dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico
accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che
sotto il profilo della correttezza della motivazione della
decisione impugnata sul punto (Cass., 5 agosto 2005, n. 16596).
Per quanto riguarda il secondo motivo si deve osservare
che, quando nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di
motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto
controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero
le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto
dall’art. 366 bis cpc, deve essere adempiuto non già e non solo
illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando,
al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica,
che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del
motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente
l’ammissibilità del ricorso (Cass., 7 aprile 2008, n. 8897).
Facendo applicazione del riferito principio al caso di
specie è agevole osservare che il ricorso in esame è privo

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fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece

della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria.
In ogni caso, è principio consolidato che il giudice di
merito non deve pronunciarsi espressamente su tutte le
doglianze formulate dalla parte, ben potendosi ritenere

adottata.
L’unico motivo del ricorso incidentale si conclude con il
seguente quesito di diritto: «Il Giudice d’appello può omettere
di pronunciarsi e/o di motivare congruamente il proprio
silenzio/diniego sull’espressa domanda di una parte volta a
ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria sul
proprio credito di valore, dal momento della quantificazione
operata dal Giudice di 1 0 grado e fino al momento del soddisfo
e, in caso negativo, la sentenza che omette di pronunciarsi in
merito e/o di fornire adeguata motivazione, è viziata e quindi
va cassata ?»
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente avrebbe dovuto infatti denunciare in quale
dei cinque vizi previsti dall’art.360 cpc è incorsa la sentenza
impugnata.
Il ricorso per cassazione, a differenza dell’appello, non
può infatti fondarsi su semplici censure d’ingiustizia, bensì
su un asserito errore o vizio della sentenza stessa.

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implicitamente rigettate quelle incompatibili con la decisione

Il quesito di diritto de quo si limita inoltre a chiedere
a questa Corte, puramente e semplicemente, di accertare se vi è
stata o no la violazione di una disposizione di legge, senza
consentire alla Corte stessa di individuare la

regula iuris

adottata dal provvedimento impugnato e poi l’indicazione del

corretto e che si sarebbe dovuto applicare.
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati
con compensazione delle spese del giudizio di cassazione in
ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Roma, 16 gennaio 2013

diverso principio di diritto che il ricorrente assume come

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