Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4359 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017), n. 4359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6695-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO
VALLEFUOCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
dell’Emilia-Romagna, depositata il 20/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di O.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna n. 7/06/2011, depositata in data 20/01/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRAP dovuta e non versata in relazione all’anno d’imposta 2003 ed all’attività professionale di musicista direttore d’orchestra – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione, in assenza di dipendenti o d collaboratori o di beni strumentali “idonei a sostituire il lavoro dipendente”, emergendo modeste (“Euro 5.142,00”) spese di ammortamento e spese per compensi a terzi (“Euro 17.193,00”) “contenute”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e, con il secondo motivo, l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre con riferimento alla ritenuta insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, malgrado la presenza di spese per collaboratori esterni, di natura non irrisoria.
2. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di tardività del ricorso, ex art. 327 c.p.c., sollevata dal controricorrente, considerato che, trattandosi di procedimento iniziato anteriormente alla entrata in vigore della Novella 2009, si applica il termine lungo di impugnazione di un anno e 46 gg. per la sospensione dei termini feriali e, nella specie, il ricorso, avverso la sentenza della C.T.R. pubblicata il 20/01/2011, risulta spedito per la notifica a mezzo del servizio postale, nei termini, il 1/03/2013 (e ricevuto il successivo 6/03/2013).
3. Le due censure da trattare unitariamente sono infondate.
Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”; il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 dei 2009).
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.
La sentenza della C.T.R. risulta conforme a detti principi di diritto, avendo i giudici affermato, per l’anno che qui interessa, in contestazione, che l’attività professionale non era assoggettabile ad IRAP, in assenza di una “autonomia organizzativa” dell’attività professionale, correttamente valutando anche i costi per compensi a terzi attinenti a servizi forniti da strutture esterne (“scuole, teatri, enti, fondazioni”) vedasi controricorso, essendo il contribuente musicista), aventi carattere occasionale e di importo relativamente modesto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017