Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4358 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4358 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 16-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO
VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CECCA DOMENICA;

– intimata avverso la sentenza n. 6450/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 21/12/2010, depositata il 22/12/2010;

2.,

Data pubblicazione: 24/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il RG. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che

aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 00016 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 12dicembre 2013 – n. 19 del ruolo
RG n. 16/12
Presidente: Curzio – Relatore: Tria

Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del
3 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base della relazione
redatta a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., avente il seguente tenore:
«1.— Con ricorso al Tribunale di Bari Domenica Cecca, operaia agricolo a
tempo determinato, conveniva in giudizio l’INPS chiedendo che venisse
accertato il proprio diritto alla liquidazione d’un maggior importo di trattamento
di disoccupazione agricola che includesse, nella relativa base imponibile, anche
la voce denominata “quota di TFR”.
Il Tribunale adito rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bari, con
pronuncia del 22 dicembre 2010, riformando la sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda della Cecca.
2.— Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre
l’INPS, affidandosi a due motivi. Domenica Cecca non svolge attività
difensiva.
3.—Con il primo motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in via di norma di
interpretazione autentica dell’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ha stabilito
che detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato non è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine
rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
4.- Con il secondo motivo l’Istituto violazione degli artt. 46, 51 e 55 del
CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 10 luglio 2002 in relazione all’art. 6,
comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 314 del 1997, nonché in relazione all’art. 1362
cod. civ. e segg., all’art. 2120 cod. civ. e all’art. 4, commi 10 e 11, della legge.
n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censurando la sentenza per avere
incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità
di disoccupazione agricola, anche la voce denominata “quota di TFR”, voce che
— contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — ha natura di
retribuzione differita.

Ric. 2012 n. 00016 sez. ML – ud. 12-12-2013
-3-

ORDINANZA
FATTO E DIRITTO

5.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La
voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo dell’indennità di
disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà
che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 giugno 1996, n. 318,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del
quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi
collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito
negli accordi stessi.
5.2.— La summenzionata giurisprudenza di legittimità ha, poi, trovato
esplicito avallo nella di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 18,
del d.l. n. 98 del 2011 cit.
6.— In conclusione, per le suesposte ragioni, in applicazione degli artt. 376, 380bis e art. 375 cod. proc. civ., si propone la trattazione del ricorso in Camera di
consiglio, per esservi dichiarato fondato, per quanto detto in precedenza»;

sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella
relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto perché fondato e la sentenza
impugnata va cassata;
che non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all’esito del principio
affermato esplicitamente avallato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la causa va decisa nel merito
con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo di inclusione della
“quota TFR” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola;

Ric. 2012 n. 00016 sez. ML – ud. 12-12-2013

-4-

5.— Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua della ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, Cass. 28 maggio
2012, n. 8510, nonché Cass. 20 maggio 2011, n. 11152 e numerose altre
conformi alla precedente sentenza 9 maggio 2007, n. 10546), secondo cui, ai
fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione, definita dalla contrattazione collettiva, da porre a confronto con il
salario medio convenzionale, ex art 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, non comprende
il trattamento di fine rapporto.

che sia il recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale cui si è fatto
riferimento sia l’intervento legislativo da ultimo ricordato, portano a
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di cui di inclusione della “quota TFR” nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile,
il 12 dicembre 2013.

P.Q.M.

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