Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4358 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DURANTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIMERA GIOVANNI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso lo

studio dell’avvocato ESPOSITO ELISABETTA, rappresentato e difeso

dagli avvocati IMPINNA ANNA MARIA, MASARACCHIA ADRIANA, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 557/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 08/11/2008 R.G.N. 309/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato CHIMERA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Caltanisetta, pronunciando in sede di rinvio, respingeva la domanda proposta dal professionista indicato in epigrafe nei confronti del Comune di Palermo avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità – con ogni conseguenza – della sospensione del dedotto rapporto professionale, per l’amministrazione di appartamenti, unilateralmente disposta dal Comune.

La predetta Corte, ritenendo, in conformità al dictum della sentenza di annullamento di questa Corte, di dover prendere in esame l’eccezione di nullità del contratto rilevava, innanzitutto,che la P.A. non poteva vincolarsi sine die e non erano ammissibili contratti senza termino e tanto per esigenze di trasparenza e di controllo. Lo stesso R.D. n. 2240 del 1923, art. 12, aggiungeva la Corte territoriale stabiliva che i. contratti dovevano avere termine e durata certa e non potevano essere stipulati con onere continuativo per lo Stato. A tale norma, secondo la Corte del merito, andava aggiunta quella di cui alla L.R. n. 14 del 1958 che espressamente vietava le nuove assunzioni di personale comunque denominato nonchè il D.P.R.S. n. 6 del 1955, art. 189, che espressamente disponeva che tutte le delibere dovevano indicare l’ammontare della spesa prevista per farvi fronte. In conclusione riteneva la Corte di Caltanisetta che nessuna somma poteva essere erogata per i periodi intermedi in quanto l’Incarico violava il divieto di nuove assunzioni, non era prevista alcuna predeterminazione di durata nè alcun riferimento alla copertura di spesa, non era ipotizzabile un rinnovo tacito, nè il contratto poteva ritenersi sanato ex post con delibere di revoca con effetto retroattivo a nulla valendo la regolarità nell’esecuzione della prestazione e non era comunque ammissibile un contratto senza predeterminazione di durata.

Avverso questa sentenza il detto professionista ricorre in cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune intimato che propone impugnazione incidentale assistita da un’unica censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto attengono alla impugnazione della stessa sentenza.

Con i. primo motivo del ricorso principale il professionista, deducendo violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 12, della L. n. 537 del 1993, art. 6, come modificato dalla L. n. 724 del 1994, art. 44, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se il contratto di opera professionale di natura privatistica tra un Amministrazione Comunale ed un professionista rientra nella previsione di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 12, dettato per i contratti aventi natura pubblicistica”; “se il richiamato art. 12, così come tutte le norme non aventi natura imperativa, può comportare la sanzione della nullità di un contratto stipulato in eventuale violazione dello stesso”.

Con il secondo motivo il ricorrente principale, allegando violazione degli artt. 2126 e 2237 c.c. articola, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se il prestatore d’opera professionale che ha provato di avere svolto regolarmente la propria opera ha diritto al relativo compenso anche se il contratto di prestazione professionale è nullo”.

Con la terza censura del ricorso principale, il professionista, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:”se il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti”.

I motivi sono inammissibili per la genericità del quesito.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo precipuo di porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito, di valutare immediatamente il fondamento della dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353) ed a tal fine è imposto al ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento od il rigetto del ricorso (Cass, S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

In tale prospettiva questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidonee ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759 cit.

Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regala iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 20 0 9 n. 4044).

Alla luce di tali principi i motivi in esame vanno dichiarati inammissibili in quanto, nella formulazione dei quesiti di diritto o dei principi di cui si chiede l’applicazione, difetta do tutto l’indicazione, come si desume dalla su riportata trascrizione degli stessi, della diversa regola iuris posta a base della sentenza impugnata, sicchè non è consentito a questa Corte di valutare, sulla base del solo quesito, se dall’accoglimento del motivo possa o meno derivare l’annullamento della sentenza impugnata.

L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del resto, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata. Conseguentemente se il principio di cui si chiede l’affermazione non è correlato alla fattispecie concreta – rectius alla diversa regola iuris applicata dal giudice del merito – il relativo motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo e come tale è inammissibile.

Peraltro la sentenza impugnata, e vale la pena di osservarlo, risulta ancorata a diverse distinte rationes decidendi, autonome l’una dalle altre, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: da un lato, all’affermazione che il R.D. n. 2240 del 1923, art. 12, stabilisce che i. contratti devono avere termine e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per le Stato;

dall’altro, ai rilevi che la L.R. n. 14 del 1958 espressamente vieta le nuove assunzioni di personale comunque denominato e il D.P.R.S. n. 6 del 1955, art. 189, espressamente dispone che tutte le delibere devono indicare l’ammontare alla spesa prevista per farvi fronte.

Tanto trova, altresì, conferma nell’asserzione conclusiva della decisione impugnata laddove, nell’elencare le varie autonome ragioni di nullità, si afferma che nessuna somma può essere erogata per i periodi intermedi in quanto: l’incarico viola il divieto di nuove assunzioni, non è prevista alcuna predeterminazione di durata nè alcun riferimento alla copertura di spesa, non e ipotizzatale un rinnovo tacito, nè il contratto può ritenersi sanato ex post con delibere di revoca con effetto retroattivo a nulla valendo la regolarità nell’esecuzione della prestazione e non è comunque ammissibile un contratto senza predeterminazione di durata.

Orbene è ius reception, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di. una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n. 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).

Applicando tale principio al caso di specie emerge che le censure del ricorrente principale non investono tutte le indicate autonome rationes decidendi.

Quindi i motivi sono, per tale ragione, anche infondati.

Con, il quarto motivo .il. ricorrente principale allega vizio di motivazione consistente nella mancata considerazione di elementi probatori attestanti l’esecuzione della prestazione durante i periodi di sospensione.

Rileva la Corte che il motivo è infondato.

Invero, oltre alla considerazione che tale denuncia non è decisiva non risultando idoneamente censurato il capo della sentenza di appello che ha sancito l’irrilevanza comunque della regolarità nell’esecuzione della prestazione, vi è il rilievo che il ricorrente principale pur lamentando l’omessa considerazione delle deposizioni testimoniali e della documentazione prodotta, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso le dichiarazioni testimoniali e i documenti che il giudice di secondo grado non avrebbe valutato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune assumendo violazione dell’art. 92 c.p.c., pone ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:”se costituisca valida e sufficiente motivazione del capo della decisione che compensa tutti i gradi del giudizio, il richiamo alla peculiarità e complessità della fattispecie”.

Il motivo è infondato.

Va premesso che costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi(Cfr. per tutte Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c. richiedendo, e soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore – quale non è il presente – una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.

Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

In base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che il provvedimento di. compensazione delle spese di rutti i gradi del giudizio adottato dalla Corte territoriale sia adeguatamente motivato in base alle considerazioni della “complessità della materia trattata e della peculiarità della fattispecie”, le quali, d’altra parte, trovano riscontro anche nella motivazione che ha determinato la soluzione della controversia.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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