Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4358 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21853/2018 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale

Strozzi n. 31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tartini Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal cons. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano I.N.. Il racconto incentrato sul rischio di essere sacrificato dal padre appartenente alla setta degli O., non è stato ritenuto credibile, in primo luogo perchè i membri di tale gruppo appartengono alle elites nazionali ed il padre del ricorrente era un contadino e in secondo luogo, sul piano della credibilità intrinseca perchè non è verosimile che nonostante gli avvertimenti materni in relazione ai tentativi di avvelenamento da cibo da parte del padre, egli abbia accettato del pane e sia finito in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico. Infine non vi è stata contestualizzazione degli episodi sia nel tempo che nelle modalità.

Esclusa la sussistenza dei requisiti per la persecuzione diretta e dei requisiti indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per la mancata prospettazione del pericolo di morte o di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, il Tribunale ha escluso anche la ricorribilità dell’ipotesi di cui alla lettera c), perchè alla luce dell’indagine officiosa svolta è emersa l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata.

E’ stata infine esclusa la protezione umanitaria sia per la riscontrata mancanza di credibilità in ordine alla situazione soggettiva, sia perchè il transito in Libia non può integrare una situazione di vulnerabilità. Non risulta neanche alcun tentativo serio d’integrazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese la parte intimata.

Preliminarmente vengono prospettate due eccezioni d’illegittimità costituzionale, l’una relativa alla ingiustificata disparità di trattamento ed irragionevolezza derivante dall’eliminazione del grado d’appello in una controversia avente ad oggetto diritti fondamentali ed averlo, invece, conservato per numerose cause “bagatellari”. La seconda riguarda l’insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza in relazione al D.L. n. 13 del 2017.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le eccezioni con orientamento, ormai consolidato che il Collegio condivide così massimato:

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione. (Cass. 27700 del 2018).

In relazione alla seconda eccezione il rigetto è stato così massimato:

E’manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.(Cass. 17717 del 2018 ed anche 28119 del 2018).

Nel primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b). Non risponde al vero che gli Ogbony siano una setta elitaria. Dalle fonti più recenti ed in particolare dalle informazioni della Commissione nazionale d’Asilo aggiornate emerge il contrario, oltre che la pericolosità della setta e la inaffidabilità radicale della polizia nigeriana. Al riguardo si sottolinea che nella pronuncia invece che le fonti aggiornate come previsto dalla legge vengono citate fonti molto risalenti (le ultime del 2012).

La censura è inammissibile perchè non colpisce tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto in relazione alle protezioni individualizzate ed in particolare quella relativa al difetto di credibilità intrinseca e alla genericità e mancanza di contestualizzazione del racconto.

Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla protezione umanitaria con riferimento alla grave situazione d’instabilità nella quale versa la Nigeria che pone a rischio la popolazione civile.

La censura è inammissibile dal momento che la situazione oggettiva di cui si lamenta l’accertamento avrebbe potuto essere valutata in comparazione con il grado d’integrazione raggiunto che, tuttavia, viene escluso con insindacabile accertamento di fatto, sostenuto da motivazione del tutto adeguata.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver considerato come fattore di vulnerabilità la permanenza per due anni in Libia ed il clima di violenza diffusa verso i migranti sub sahariani che ha dovuto subire.

La censura è manifestamente infondata. Il tribunale ha escluso che la condizione vissuta in Libia, rispetto alla quale non sono stati descritti periodi di detenzione o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, fosse stata produttiva di una condizione di vulnerabilità. La valutazione è stata svolta e ne è data giustificazione con giudizio di merito sostenuto da motivazione adeguata.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non c’è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto, salvo che non sia intervenuta revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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