Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4358 del 20/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3310/2016 proposto da:

CINISETTE SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORFOLINI, 34,

presso lo studio dell’avvocato NATALIA PAOLETTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DIII0 STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3781/2/2015, emessa il 19/05/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

atteso che l’istanza di rinvio non è adeguatamente motivata e

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 19 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7041/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della Cinesette srl contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2006. La CTR in particolare osservava che la pretesa fiscale trovasse fondamento nella assoggettabilità del reddito degli immobili di interesse storico o artistico all’ordinario regime di tassazione del reddito di impresa, qualora, come nel caso di specie, si trattasse di “immobili strumentali”, non essendo dunque applicabile lo speciale regime tributario di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un unico motivo.

Resiste con contro ricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, in buona sostanza asserendone l’applicabilità illimitata a qualsiasi tipologia immobiliare, purchè appunto di “interesse storico artistico”.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, concerne la determinazione del solo reddito fondiario, sicchè non si applica agli immobili d’interesse storico ed artistico strumentali all’esercizio di attività d’impresa in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d’imposta (e, dunque, un reddito per il contribuente) e si giustifica perchè correlata ad un pregiudizio di analoga natura (ossia, un esborso), mentre nell’esercizio dell’attività d’impresa i costi relativi ai suddetti beni sono deducibili e, quindi, si traducono in un vantaggio” (tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 7615 del 02/04/2014, Rv. 630012 e da ultimo, Sez. 5, n. 18921 del 2015).

Essendo la sentenza impugnata pienamente conforme a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.200 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA