Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4357 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4357 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 18929-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017

COPPOLA ANTONELLA;
– intimata –

4732

avverso la sentenza n. 4921/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2012 R.G.N.
4988/2008.

Data pubblicazione: 22/02/2018

R.G. n. 18929/2013

RILEVATO

che con sentenza del 24 luglio 2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato
la nullità della clausola appositiva del termine per esigenze tecniche,
organizzative e produttive, anche derivanti dall’attuazione di previsioni di accordi
sindacali del 2001/2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenze per ferie durante il periodo estivo, di cui al

Coppola e Poste Italiane Spa, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato; in parziale riforma della pronuncia di primo
grado ha condannato la società al risarcimento del danno pari a 8 mensilità della
retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a due
motivi, cui non ha resistito la Coppola benché ritualmente intimata;

CONSIDERATO

che con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge,
sostenendo che costituiva onere del lavoratore provare l’estraneità della sua
assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno al contratto, e che,
comunque, la prova offerta da Poste Italiane mediante la produzione degli
accordi sindacali era da ritenersi idonea a fornire adeguata dimostrazione delle
esigenze sottese all’assunzione; con il secondo motivo si denuncia omessa
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le
parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244, 253, 421
c.p.c., sostenendo che le richieste istruttorie proposte erano ammissibili e
rilevanti a fini decisori, tenuto altresì conto dei poteri officiosi del giudice;

che il ricorso è inammissibile sia perché non censura in alcun modo l’autonoma
ratio decidendi, di per sé sola idonea a sorreggere la decisione, costituita dalla
declaratoria di illegittimità della clausola appositiva del termine per difetto di
specificità, sia perché i motivi di ricorso, manifestamente infondato in diritto
l’assunto che non gravi sul datore di lavoro l’onere di provare la ricorrenza delle
condizioni che giustificano l’apposizione del termine (tra molte Cass. n. 2279 del
2010 e giurisprudenza ivi richiamata), tendono ad una rivalutazione della

contratto di lavoro stipulato per il periodo 1.7.2002 – 30.9.2002 tra Antonella

R.G. n. 18929/2013

quaestio facti di competenza del giudice del merito circa la prova della
sussistenza delle ragioni poste a fondamento del termine, anche mediante
doglianze attinenti all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova che sfuggono al
sindacato di questa Corte, laddove il decisum, come nella specie, sia sorretto da
adeguata motivazione (cfr., per tutte, Cass. n. 5255 del 2017);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e non occorre provvedere
sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimata;

che occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del
2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 novembre 2017

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