Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4357 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017), n. 4357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2504/2016 proposto da:
D.C., elettivamente domiciliata ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FULVIO PEPE,
DANIELA BOSCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legs;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3463/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
D.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3463/29/2015, depositata in data 15/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (esercente la professione di medico di medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2004 al 2007- è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che l’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP; emergeva dal “livello totale di compensi professionali” percepiti e dall’apporto “di lavoro altrui (dipendente)”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio) ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
2. La censura è fondata, con assorbimento della seconda, implicante vizio motivazionale.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidia, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nella specie, la ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente, seppure con mansioni meramente esecutive (come accertato, peraltro, dai giudici primo grado, tenuto conto anche dell’entità dei compenso) e sulla irrilevanza dell’ammontare dei ricavi.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo dei ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017