Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4356 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4356 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 23141-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
l’avvocato DORA DE ROSE, dell’AREA LEGALE
TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata
e difesa dall’avvocato MARIA LINA GALANTE, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4717

BARTOLUCCI LORENZO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 22, presso lo studio
dell’avvocato

MARIO FANTACCHIOTTI, rappresentato e

Data pubblicazione: 22/02/2018

difeso dall’avvocato FRANCO BOLDRINI, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2014 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 02/04/2014 R.G.N. 436/2013.

RG 23141\14

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 2.4.14, dichiarò
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste
Italiane s.p.a. con Lorenzo Bartolucci dal 3.7.08 al 31.10.08, ai sensi dell’art.
2, comma 1 bis, del d.lgs. n.368\01, aggiunto dal’art.1, comma 558, della L. n.
266\05. Ha ritenuto la corte anconetana infondata l’eccezione di decadenza
dall’impugnazione del contratto a termine previsto dall’art. 6 L. n. 604\66, così
come novellato dalla L. n. 92\12 e quindi dalla L. n. 10\2011; non provata e
non rispettata la clausola di contingentamento del 15%, calcolandolo sul cd.
full time equivalent; non provate le comunicazioni alle oo.ss. provinciali.
Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a cinque motivi; resiste il Bartolucci con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.-Con il primo motivo la società Poste censura il rigetto dell’eccezione di
decadenza dall’impugnativa del contratto a termine in questione, ex art. 32 L.
n. 183\10, e 6 L. n. 604\66, come novellato dalla L. n. 92\12 e dalla L.
n.10\2011, sia quanto al termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni
che del deposito del ricorso (270 giorni).
1.1 n motivo è infondato avendo questa Corte ritenuto (Cass. S.U. n. 4913\16)
che l’art. 32, comma 1 bis, della I. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225
del 2010, conv. con modificazioni dalla I. n. 10 del 2011, nel prevedere “in
sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in
vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per
l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale
regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art.
6 della I. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo
in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata
nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del
cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta
giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine
decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione
rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave
in termini,
costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo”
del suddetto e ristretto termine di decadenza. Cfr. altresì Cass. n. 24258\16 e
Cass. ord. n. 25103\15.
2.-Con il secondo motivo la società Poste censura la sentenza impugnata
quanto al calcolo della percentuale di contingentamento (15%) attraverso il
criterio del cd. full time equivalent (ovvero che il calcolo della percentuale del
15% dell’organico andrebbe considerata non ‘a testa’, ovvero computando ogni
dipendente della società in modo eguale, ma distinguendo i lavoratori in base
all’orario di lavoro effettivamente svolto dai vari dipendenti a tempo
indeterminato (cioè conteggiando i lavoratori part time in proporzione all’orario
effettuato), anche alla luce dell’art.6 del d.lgs. n. 61\00).
Il motivo è fondato. Ed invero la lettera della legge (art. 2, comma 1 bis in
esame) non distingue tra lavoratori part time e full time, né fa alcun

3

RILEVATO CHE

riferimento all’art. 6 dell’invocato d.lgs. n. 61\00, ciò che del resto renderebbe
il calcolo della percentuale di assunti a termine particolarmente gravosa ed in
contrasto con i fini di agevolazione dello svolgimento del servizio postale, che
costituisce “attività di preminente interesse generale”, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della
direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di assicurare lo
svolgimento del c.d. “servizio universale”, con conseguente flessibilità nel
ricorso (entro limiti quantitativi fissati) allo strumento del contratto a tempo
determinato.
Del resto questa Corte, sia pur con riferimento all’analogo contingentamento
previsto dall’art. 8, comma 3, del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 per i
dipendenti dell’Ente Poste Italiane, ha già escluso la rilevanza del criterio del
cd. ‘fuil time equivalent’, Cass. n. 3031\14.
La società Poste ha peraltro dedotto e prodotto, con il terzo motivo, i
documenti dai quali a suo avviso risulterebbe il rispetto del contingentamento,
senza l’erroneo criterio del full time equivalent, così come l’avvenuta
comunicazione alle oo.ss, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata,
con rinvio ad altro giudice, al fine di riesaminare il rispetto della percentuale
del 15%, alla luce del principio esposto, nonché dell’avvenuta comunicazione
alle oo.ss. provinciali, restando gli altri motivi assorbiti (il quarto ed il quinto
inerenti la misura dell’indennità ex art. 32 L. n. 183\10 e la decorrenza dei
relativi accessori, riconosciuti dalla sentenza impugnata).
Il giudice del rinvio regolamenterà altresì le spese di lite, ivi comprese quelle
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie, nei termini di cui in
motivazione, il secondo ed il terzo, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza
impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 28 novembre 2017
Il Presidente
(dr. Giuseppe Bronzini)

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssli-Et

RG 23141\14

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