Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4356 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24804/2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Milelli, n.

34, presso lo studio dell’avv. Vittorio De Franco, che lo

rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 2107/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Consigliere relatore Dott. Ubalda

Macrì.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato in (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 20 ottobre 2017.

2. Il ricorrente impugna per cassazione il predetto decreto sulla base di quattro motivi.

2.1. Con il primo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio poichè il provvedimento della Commissione territoriale era stato redatto e sottoscritto esclusivamente dal Presidente che non aveva dato atto neanche della composizione della Commissione. Lamenta inoltre che il Tribunale non si era pronunciato su tale censura.

2.2. Con il secondo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, poichè era stato ritenuto inattendibile. Precisa che la segnalata contraddizione aveva ad oggetto solo la data di uscita dal Paese d’origine, indicata nel 5 luglio 2016, che aveva contraddetto la data di presentazione della denuncia il 9 luglio 2016 per l’aggressione subita con colpi di arma da fuoco. Aggiunge che il giudizio d’implausibilità del racconto, confuso e ricco di vicende, era stato apodittico.

2.3. Con il terzo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6, TUI e art. 8 CEDU. Ricorda che le condizioni di vulnerabilità potevano dipendere anche dalla mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non fosse radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i propri bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelle strettamente connesse al proprio sostentamento ed al raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa.

2.4.Con il quarto eccepisce la violazione o falsa applicazione della legge in relazione all’art. 24 Cost. Il Tribunale si era avvalso delle informazioni del rapporto EASO senza sottoporle a contraddittorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Con riferimento al primo motivo questo Collegio ribadisce il consolidato principio di diritto, che condivide, secondo cui, in tema d’immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, pronunciato dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale, poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza o meno del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass., Sez. 1, ord., n. 17318 del 27/06/2019, Rv. 654643-01).

3.2. Il secondo ed il terzo motivo censurano in modo generico ed approssimativo la motivazione relativa alla credibilità del ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto implausibile il racconto reso dal ricorrente perchè ricco di dettagli, confuso e contraddittorio. Ha in particolare osservato che a) aveva dichiarato di aver paura di essere ucciso come il fratello in caso di ritorno in patria, ma al contempo di non sapere come fosse morto il congiunto, sicchè il suo timore era generico e non circostanziato; b) aveva presentato la denuncia di aggressione in (OMISSIS) in data successiva a quella in cui aveva dichiarato di aver lasciato definitivamente il suo Paese d’origine; c) aveva riconosciuto che abitava in una zona tranquilla, ciò nondimeno, per dissidi con alcuni familiari, aveva inviato moglie e figli in una zona altamente pericolosa per i frequenti scontri tra (OMISSIS) e (OMISSIS); d) aveva esibito la tessera di adesione ad un partito politico diversa da quella del movimento per cui aveva militato.

I motivi articolati non rientrano nei casi dell’art. 360 c.p.c. In particolare, non si ravvisa l’ipotesi dell’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti.

3.3. Il quarto motivo è del pari generico perchè non ha contestato le informazioni sul Paese d’origine utilizzate dalla Commissione e non ha spiegato la rilevanza della presunta lesione del contraddittorio.

4. S’impone pertanto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno.

Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di Contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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