Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4356 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29895/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4390/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.V. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4390/51/2015, depositata in data 11/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria su istanza del contribuente (esercente la professione di consulente del lavoro) di rimborso dell’IRAP versata dal 2006 al 2010 – è stata confermaa la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. affermato “in modo apodittico quanto infondato che l’Ufficio non avesse fornito valide argomentazioni probatorie a sostegno del proprio assunto”, non correttamente valutando le spese per compensi a terzi (tra Euro 2.750,00 ed Euro 2.560,00), sostenute dal professionista per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale.

2. La censura è infondata.

Alcuna violazione del principio dell’onere probatorio, vertendosi in ambito di rimborso dell’imposta versata dal contribuente, ricorre, in quanto, al di là di un’iniziale affermazione, in ordine alla mancata prova fornita dall’Ufficio, la C.T.R. ha affermato che il contribuente “con la documentazione prodotta ha dimostrato di non avvalersi, nello svolgimento della sua attività (consulente del lavoro), di personale dipendente nè di avere oneri relativi a locazioni finanziarie e di avere sostenuto spese e costi di gestione modesti”.

Vanno qui richiamati i principi di diritto da ultimo affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 9451/2016.

Quanto poi all’asserita omessa specifica considerazione delle spese per compensi a terzi, non si evincono dal ricorso elementi rivelatori dell’autonoma organizzazione, trascurati dai giudici di appello.

Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

Nella specie, le spese per compensi a terzi non superano Euro 2.750,00 annui e sono stati correttamente valutati come “modesti” dalla C.T.R..

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto i ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento dei doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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