Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4356 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. III, 10/02/2022, (ud. 13/07/2021, dep. 10/02/2022), n.4356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FIORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37181/19 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato a Prato, via Baldinucci 71,

presso l’avvocato Massimo Goti, che lo difende in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

e da

A.M., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del

difensore (antonella.macaluso.avvocaticl.legalmail.it), difeso

dall’avvocato Antonella Macaluso, in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 3.6.2019

n. 368;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso proposto da A.M. col ministero dell’avv. Massimo Goti non riferisce quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda.

Dalla illustrazione del primo motivo di ricorso si desume che certamente il ricorrente invocò la protezione sussidiaria deducendo l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione del Punjab, da cui proveniva.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che la rigettò con ordinanza 12.6.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza 3.6.2019 n. 368.

Quest’ultima ritenne che:

-) la domanda di asilo non era stata reiterata in appello;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.M. con due diversi ricorsi.

Il primo ricorso è stato proposto in data 3 dicembre 2019, col ministero dell’avvocato Massimo Goti di (OMISSIS).

Un secondo ricorso è stato proposto in data 2 gennaio 2020 col ministero dell’avvocato Antonella Macaluso di (OMISSIS).

Tutti e due gli avvocati hanno chiesto (non è dato sapere se l’abbiano ottenuta) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso notificato il 2 gennaio 2020 col ministero dell’avv. Antonella Macaluso.

Tale ricorso, infatti, è stato proposto quando ormai era stato già consumato il potere di impugnazione, per effetto del ricorso proposto in data 3 dicembre 2019.

2. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007 artt. 3 e 14.

L’illustrazione del motivo esordisce affermando che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto insussistente nel Punjab una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; prosegue poi affermando che si doveva arrivare ad una conclusione diversa “se si esamina la situazione personale del ricorrente riprodotta con grande efficacia dal precedente procuratore nel proprio atto di citazione in appello”; si conclude, infine, con l’affermazione che “il racconto riferito appare del tutto coerente con le notizie ed il contesto socioculturale esistente in quella zona del Pakistan”.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto non contiene nessuna vera e propria censura argomentata avverso la sentenza d’appello. In ogni caso quest’ultima ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto nel Punjab nord-orientale citando due rapporti EASO del 2017 e del 2018, senza che il ricorrente adduca in senso contrario diverse o più aggiornate fonti.

3. Col secondo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che su questo punto la sentenza “e’ meritevole di essere censurata poiché nel caso in esame sussistono elementi tali da ricondurre la situazione del ricorrente ai casi sempre situati dal ricorrente Prot. 00003716 del 30 luglio 2015 Ministero dell’Interno – commissione nazionale per il diritto di asilo così come ragionevolmente riprodotta in un caso analogo deciso dal tribunale di Firenze”.

Aggiunge di essersi “attivato per raggiungere una significativa integrazione nel territorio nazionale”, e che in caso di rimpatrio incontrerebbe difficoltà economiche che non gli assicurerebbero una vita dignitosa.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile in primo luogo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, dal momento che il ricorrente non spiega mai quali fatti dedusse, in primo grado, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In ogni caso il motivo è altresì manifestamente inammissibile in quanto non contiene alcuna vera censura nei confronti della sentenza impugnata, limitandosi a dire che “in un caso analogo” il Tribunale di Firenze ha deciso diversamente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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