Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4355 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARINO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 559/07 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA del

26/7/07, depositata il 28/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’opposizione proposta da S.M.A. avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta, notificatale l’8 novembre 2006, di pagamento della complessiva somma di Euro 9.091,81 per la violazione della L. n. 68 del 1999, art. 9, comma 1 e’ stata dichiarata inammissibile con ordinanza depositata il 28 settembre 2007, dall’adito Tribunale di quella citta’, poiche’ il ricorso era stato depositato il 5 aprile 2007, oltre il termine dei trenta giorni dalla notificazione.

Di questa ordinanza la soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso basato su un motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 in relazione al D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 16 e deduce che avendo impugnato in via amministrativa, ai sensi dell’art. 16 ora citato, il provvedimento emesso dall’Ispettorato, il termine per proporre opposizione dinanzi all’Autorita’ giudiziaria decorre dalla notifica della relativa decisione amministrativa, ovvero dalla scadenza dei sessanta giorni entro i quali il ricorso amministrativo deve essere definito;

erroneamente Tribunale non ha tenuto conto della sospensione del termine fissato dall’art. 22.

L’Ispettorato intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ del presente ricorso, in quanto a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 che ha espressamente abrogato la L. 24 novembre 1981, n. 689, rt. 23, u.c., le pronunce cui si riferisce questa norma sono appellabili.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, e’ stata redatta dal consigliere designato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 in relazione al D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 16 e si addebita al Tribunale di Caltanissetta di avere concluso per l’inammissibilita’ dell’opposizione all’ordinanza – ingiunzione emessa nei confronti di S.M. A., di pagamento della sanzione per violazione della L. n. 68 del 1999, in quanto tardivamente presentata oltre il termine dei trenta giorni dalla notificazione, senza considerare che la stessa aveva proposto contro il medesimo provvedimento l’impugnazione in via amministrativa alla Direzione regionale del Lavoro, alternativa prevista al ricorso al giudice che ne sospende il decorso del termine stabilito dall’art. 22 citato.

Pregiudiziale a tale questione, e’ l’esame della eccezione d’inammissibilita’ del presente ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente per la modifica apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 che abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. ha reso appellabili le pronunce rese dal giudice nei giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni per sanzioni amministrative.

L’eccezione e’ fondata. E’ pur vero che in base al tenore letterale del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 il quale ha apportato modifiche alla L. 23 novembre 1981, n. 689, art. 23 non risulta inciso il comma 1 di detta norma e il Collegio non ignora il precedente richiamato dal ricorrente, costituito dalla sentenza di questa Corte n. 28147 del 25 novembre 2008, secondo cui proprio per la mancanza di modifiche al citato art. 23, comma 1 le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi di tale disposizione sono tuttora impugnabili con ricorso per Cassazione e non con l’appello.

Dal riferito orientamento, anche se confermato dalla successiva pronuncia 24 novembre 2009 n. 24748, questo Collegio dissente. Se infatti, come ha avuto occasione di sottolineare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 2008, con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 il legislatore ha inteso di ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per Cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale “filtro”, proprio per rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il principio orientatore della delega al Governo per l’emanazione del D.Lgs. quale evidenziato nella Relazione ministeriale allo schema di decreto – delegato, laddove si esplicita che “il recupero e la valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte …. non puo’ non passare attraverso una razionalizzazione delle attivita’ della Corte e delle ipotesi di intervento della stessa attualmente contemplate dall’ordinamento e cioe’ anche attraverso un riduzione dei casi di inappellabilita’ delle sentenze, alfine di evitare che il giudizio di diritto, e dunque l’esercizio della funzione nomofilattica, vengano inquinati da impropri elementi di fatto, riversati sulla Corte proprio a causa dell’assenza del filtro intermedio”, deve ritenersi che anche le ordinanze ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 non siano ricorribili in cassazione, ma soggette ad appello.

E posto che in base alle modifiche al processo di cassazione introdotte con il menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006, l’appello e’ in via generale l’impugnazione contro le decisioni rese nei giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative a termini del denunciato art. 23, comprese anche le ordinanze di convalida del provvedimento opposto nel caso di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, non si vedono ragioni giustificatrici di un’eccezione a tale regola soltanto per le ipotesi in cui l’opposizione sia ritenuta inammissibile per l’inosservanza del termine stabilito dall’art. 22, comma 1.

Si deve quindi concludere che per l’appellabilita’ delle ordinanze emesse sulle opposizioni tardivamente proposte, e di conseguenza si deve affermare l’inammissibilita’ del presente ricorso per Cassazione, proprio perche’ rivolto contro pronuncia soggetta ad appello.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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