Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4355 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4355 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA

sul ricorso 7144-2014 proposto da:
SCHIAVI ERMES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO
RUSSILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
2017
4647

legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo
studio

elettivamente

dell’avvocato

GIUSEPPE

CONSOLO,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 8729/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/11/2013 R.G.N. 4677/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO
che con sentenza del 20 novembre 2013, la Corte d’Appello di
Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma,
rigettava la domanda proposta da Ermes Schiavi nei confronti di
Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità
del contratto a termine concluso tra le parti relativamente al

368/2001 come modificato dall’art. 1, comma 558, della legge n.
266/2005, per lo svolgimento di mansioni di operatore di
sportello, presso l’U.P. di Battipaglia;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto il carattere acausale della disposizione, la conformità della
stessa alla normativa comunitaria e l’osservanza della clausola di
contingenta mento;
che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Schiavi, affidando
l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui
resiste, con controricorso la Società;
– CONSIDERATO
che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione
e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001
nonché della direttiva 99/70/CE, deduce la non conformità a
diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale della
predetta disposizione anche sotto il profilo della conformità alla
disciplina comunitaria;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 in una
con il vizio di motivazione, il ricorrente deduce la non conformità a
diritto e l’incongruità logica della statuizione relativa
all’assolvimento da parte della Società dell’onere della prova
dell’osservanza della clausola di contingentamento;
che il primo motivo risulta infondato alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto sia, sulla scorta

periodo 19.4/29.9.2007, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n.

della sentenza della Corte costituzionale n. 214/2009, il carattere
“acausale” della norma in questione (cfr. per tutte Cass., SS.UU.,
n. 11374/2016) sia l’applicabilità del comma 4 bis aggiunto
dall’art. 1, comma 40, I. n. 247/2007 ai contratti a termine
stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr Cass., sez.
lav., 26674/2016);

risultando fatta oggetto di censura da parte dell’odierno ricorrente
l’ulteriore autonoma ratio decidendi posta dalla Corte territoriale a
base della pronunzia resa, per la quale, a fronte delle
contestazioni sollevate con riguardo alla documentazione prodotta
dalla Società a comprova del rispetto della clausola di
contingentamento, prive di carattere decisivo per essere riferite
alla scadenza dell’anno di effettuazione dell’assunzione e non,
come deve ritenersi congruo, alla data stessa dell’assunzione,
alcun onere probatorio veniva a riguardo a gravare sulla Società;
che il ricorso va dunque rigettato, esito cui risultano conformi le
conclusioni rese dal pubblico ministero nella requisitoria inviata;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi,
oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
Così deciso nell’adunanza camerale in Roma 22 novembre 2017
Il Presidente

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che, di contro, inammissibile si appalesa il secondo motivo, non

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