Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4355 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22560/2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA PASSACANTILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARTELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 432/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 432/03/2015, depositata in data 23/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di Agente mandatario SIAE) di rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2004 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorse del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il contribuente era decaduto, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, dall’istanza di rimborso dei versamenti effettuati nel giugno e nel novembre 2004 e che, per i residui importi, il presupposto impositivo dell’IRAP dato dall’autonoma organizzazione si dove”a evincere “dai notevoli costi sostenuti in ogni periodo d’imposta”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, L. n. 212 del 2000, art. 7, stante la mancanza assoluta di motivazione, comunque dei tutto apparente. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa fatti decisivo e controversi, rappresentati dalla non significatività, per i diversi anni di imposta, delle esigue spese per compensi a terzi e per lavoro dipendente.

2. La prima censura è infondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha esposto le ragioni della ritenuta assoggettabilità ad IRAP dell’attività professionale svolta dal contribuente (cfr. Cass. 5315/2015).

3. Quanto alla denuncia riferita all’art. 360 c.p.c., n. 5 (da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva al settembre 2012), nel mezzo di ricorso, si indicano, in effetti, specifici fatti storici (già esaminati in primo grado, essenzialmente rappresentati dal ricorso, meramente saltuario, a terzi collaboratori ed a dipendente, con mansioni di segreteria), il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avreine portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

Invero, la C.T.R. si è limitata ad una valutazione, peraltro condotta complessivamente, per tutti gli anni d’imposta, di sussistenza di “notevoli costi sostenuti”, senza alcuna specificazione della loro tipologia e natura, rilevanti invece anche alla luce della recente pronuncia delle S.U. di questa Corte (Cass. n. 9451/2016).

Il motivo è quindi fondato.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto i primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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