Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4354 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4354
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, NICOLA
VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta mandato speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G. n.q. di erede di F.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1912/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 28/06/07, depositata il 12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Antonio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che l’INPS ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza depositata il 12 novembre 2007, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, accogliendo l’impugnazione di D.G., in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di F.C., dante causa dell’appellante, all’assegno d’invalidita’ a decorrere dal 1 marzo 1991, con gli interessi legali sui ratei maturati;
che l’unico motivo di ricorso, nel denunciare violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 in relazione al D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 deduce che erroneamente il giudice del gravame ha affermato il diritto all’assegno d’invalidita’, in quanto l’assistibile F. all’epoca della domanda amministrativa, il 14 febbraio 1991, era gia’ ultrasessantacinquenne, essendo nata il (OMISSIS);
che l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa fase del giudizio;
che nella relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere designato ha evidenziato come il giudice del merito ha riconosciuto il diritto dell’assistibile alla prestazione richiesta senza considerare la preclusione derivante dal superamento dell’eta’ prevista per usufruire del beneficio in esame;
che la relazione e’ condivisa dal Collegio, in quanto considerata l’eta’ della F. (nata il (OMISSIS)) alla data in cui ella aveva presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento della prestazione assistenziale (14 febbraio 1991), questa non spettava alla stregua della consolidata giurisprudenza, secondo cui la pensione e l’assegno di inabilita’ civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e 13 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato d’invalidita’ a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale eta’), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilita’ gia’ in godimento, e come e’ stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 (cfr. Cass. 15 marzo 2006 n. 5640, Cass. 4 agosto 2004 n. 14945, Cass. 21 febbraio 2001 n. 2554);
che pertanto il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve a norma dell’art. 384 c.p.c. essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda;
che non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio e delle precedenti fasi di merito, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero processo.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010