Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4354 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4354 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 11331-2012 proposto da:
BAIOCCHI

GIULIANA

C.F.

BCCGLN41H66H501V,

lp.ttívomnntd domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
2017
4604

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dall’avvocato ELISABETTA LANZETTA, che lo

Data pubblicazione: 22/02/2018

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

FRANCESCA FERRAllOLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3296/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2011, R. G. N.

2447/2009.

R.G. 11331/2012

RILEVATO

Che la Corte d’Appello in epigrafe, confermando la pronuncia di prime cure, ha
rigettato la domanda di Giuliana Baiocchi, Ispettore Generale dell’Inps, rivolta a

e della pensione integrativa, commisurando le predette voci all’ultima retribuzione
annua percepita, corrispondente all’incarico dirigenziale dalla medesima svolto al
momento del pensionamento.

Che la Corte d’appello ha ritenuto che le maggiori competenze retributive dovute
per lo svolgimento di mansioni superiori non rilevassero ai fini degli artt. 5 e 27 del
Regolamento del fondo per il personale dipendente dell’Inps adottato dall’Istituto, e
che pertanto, quanto all’individuazione della base retributiva per il calcolo sia
dell’indennità di fine servizio, sia della pensione integrativa, si dovesse avere riguardo
alla retribuzione prevista per la qualifica formalmente rivestita e non già a quella
risultante dallo temporaneo di mansioni superiori, per il carattere di provvisorietà e di
aleatorietà di quest’ultima.

Che avverso questa decisione propone ricorso per cassazione Giuliana Baiocchi
con due censure, illustrate da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso
l’In PS.

CONSIDERATO

Che la prima censura deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dei
commi 1, 2, 3, 4; dell’art. 56 del d.lgs. n.29/1993, in relazione agli artt. 5, 27 e 34 del
Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dell’Inps,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.25 del 19/3/1971 e
successive modifiche e integrazioni. Che la Corte d’Appello, erroneamente avrebbe
escluso dalla nozione di “retribuzione spettante” ai fini della determinazione della
pensione integrativa (art. 27 Reg. Inps), le differenze retributive spettanti alla
ricorrente in base alle superiori mansioni svolte, riconosciute giudizialmente dal
Tribunale di Roma con la sentenza n.9522/2006.

Che la seconda censura lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle
preleggi e dei principi di ermeneutica riguardo agli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento

ottenere il riconoscimento del suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita

del 1971, scorrettamente interpretato con riferimento all’art. 33 del Regolamento del
1971 (cd. clausola oro), in quanto abrogato dall’art. 59, co.4 I. n.449/1997. Che la
Corte d’appello sia giunta a negare la riliquidazione delle due voci (pensione
integrativa e indennità di fine servizio) sulla base della superiore retribuzione
connessa allo svolgimento di funzione dirigenziale, fondando la propria interpretazione
su una norma inapplicabile.

Che le censure, esaminate congiuntamente, sono infondate.

trattamento di previdenza e di quiescenza del personale Inps, ha fatto corretta
applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha deciso che:
a)

quanto alla pensione integrativa, “…In tema di previdenza integrativa

aziendale, l’art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del
personale impiegatizio dell’Inps, considera come retribuzione utile, ai fini del calcolo
delle prestazioni erogate dal fondo Inps di previdenza integrativa, unicamente lo
stipendio lordo, eventuali assegni personali e altre competenze a carattere fisso e
continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a
titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori,
che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza e dall’anzianità
ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della
prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico
contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore
qualifica.(Cass. n.6768/2016);
b) quanto all’indennità di fine servizio, “Nel regime dell’indennità di buonuscita
spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, al pubblico
dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal
servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico
dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n.165, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla
qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle
superiori mansioni di dirigente” (Cass. 10413/2014).

Che pertanto, essendo le censure infondate, il ricorso è rigettato. Le spese, come
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

2

Che la Corte d’appello, in seguito ad un’accurata ricostruzione della normativa sul

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti
della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000
per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento,

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 21 novembre 2017

agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

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