Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4354 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22242/2018 proposto da:

C.D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via

Ulpiano, n. 29, presso lo studio dell’avv. Fabio Piergiorgio

Criscuolo, unitamente all’avv. Saverio Pittelli che lo rappresenta e

difende in virtù di nomina e procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1875/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

il 20/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Consigliere relatore Dott. Ubalda

Macrì.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato a (OMISSIS), (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria, di protezione umanitaria ed in subordine di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 10 luglio 2017.

Il Tribunale ha ritenuto poco credibile il suo racconto di aver riportato ferite negli scontri avvenuti durante una partita di calcio e di aver, a sua volta, procurato gravi ferite ad un avversario, il quale era successivamente morto, per la genericità dei fatti riferiti e per l’assenza di notizie circa l’esistenza di un mandato di cattura o di un processo a suo carico.

Ha quindi escluso il riconoscimento dello status di rifugiato, perchè aveva rappresentato il timore per la propria incolumità in modo generico e perchè non aveva indicato l’agente persecutore e dedotto la mancanza di protezione da parte del Paese d’origine.

Ha poi escluso la protezione sussidiaria, siccome, nonostante la situazione di tendenziale instabilità politica legata alla connotazione settaria delle opposte fazioni politiche, resa attuale dallo svolgimento delle elezioni, non era individuabile una situazione di violenza indiscriminata.

Ha infine escluso la protezione umanitaria, perchè l’affezione dal virus HBV non integrava il carattere di vulnerabilità richiesto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e perchè l’attestazione della frequenza del corso di alfabetizzazione in lingua italiana ed il tesseramento ad una squadra di calcio dilettantistica non dimostravano l’integrazione sociale in Italia. Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Catanzaro sulla base di due motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14,; nonostante la compiuta allegazione, il Tribunale non aveva individuato il pericolo di danno rappresentato dalla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona.

Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Osserva che le sue condizioni di salute non erano suscettibili di adeguata cura in (OMISSIS), dove risultavano carenti i farmaci antivirali e difettavano i primari livelli di assistenza sanitaria e comunque non erano compatibili con il regime carcerario a cui avrebbe potuto essere sottoposto nell’eventuale ipotesi di un rimpatrio forzoso. Eccepisce la mancata ponderazione delle condizioni di vulnerabilità soggettiva, in conseguenza della comparazione tra la situazione attuale, quella precedente alla partenza dello Stato di provenienza e quella a cui sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio. Eccepisce inoltre che il Tribunale non aveva considerato il grado di integrazione sociale raggiunto, la giovane età e le condizioni di salute.

Il Ministero dell’Interno resiste con un controricorso in cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso che aveva sollecitato una diversa valutazione di merito dei fatti.

Osserva il Collegio che i motivi proposti sono manifestamente infondati perchè si risolvono in generiche deduzioni di fatto volte a sollecitare un’inammissibile riesame del merito della vicenda.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha argomentamente escluso, in linea con il dato normativo, la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale e della protezione sussidiaria.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), definisce rifugiato il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione dell’art. 10. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), replica le medesime disposizioni per l’ipotesi di non appartenenza dello straniero ad un Paese membro dell’Unione Europea. Il rifugiato politico, poi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, ratificata in Italia con la L. 24 luglio 1954, n. 722, ed ai sensi della direttiva 2005/85/CE, attuata con il D.Lgs. n. 25 del 2008, è colui che non può o non vuole far ritorno nel Paese in cui aveva in precedenza la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta. Pertanto, la situazione socio-politica e normativa del Paese di provenienza rileva solo se si correla alla specifica posizione del richiedente e, più nello specifico, al fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, identifica il danno grave nelle ipotesi a) di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di pena o trattamento umano o degradante ai danni del richiedente nel Paese d’origine, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale secondo cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 11103/2019, Rv. 653465-01 con ampi riferimenti alla giurisprudenza Eurounitaria).

In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto non fondato, per come rappresentato, il timore della persecuzione personale ed ha osservato che non era stato indicato l’agente persecutore nè erano stati esposti i motivi relativi alla mancanza di protezione nello Stato d’origine; inoltre, ha aggiunto che, sulla base delle ricerche condotte, la (OMISSIS) non era un paese afflitto da una violenza indiscriminata e, d’altra parte, era cessata l’emergenza sanitaria dovuta al virus Ebola. Si precisa che le liti tra privati sono estranee al sistema di protezione internazionale, come chiarito ex plurimis da Cass., Sez. 6-1, n. 11110/2019, Rv. 653482-01. Peraltro, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto nebuloso il racconto dello scontro durante la partita di calcio e dell’uccisione dell’avversario, non essendo chiaro se fosse iniziato il processo e quale potesse essere il suo epilogo.

Quanto al secondo motivo, va ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiesta al questore o all’autorità giudiziaria, in entrambi i casi al di fuori del sistema della protezione internazionale, è un istituto di salvaguardia introdotto dalla L. n. 40 del 1998 e poi trasfuso nel predetto decreto legislativo. La successiva entrata in vigore della protezione sussidiaria ad opera del D.Lgs. n. 251 del 2007, in parte ne ha assorbito l’ambito operativo, ma l’istituto mantiene una sua autonomia come misura atipica di protezione umanitaria, il cui fondamento risiede nel principio di non refoulement del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, per ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Secondo la giurisprudenza, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass., Sez. 1, n. 21123/19, Rv. 655294). Questo tipo di protezione è affidata ad un catalogo aperto di ipotesi ricomprendenti i seri motivi umanitari, gli obblighi costituzionali e gli obblighi internazionali. In particolare, secondo Cass., Sez. 1, n. 4455/2018, Rv. 647298, sono ricomprese in tale tipo di tutela la salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale. L’inserimento sociale nel Paese, tuttavia, non è da solo sufficiente a giustificare il rilascio del permesso umanitario, essendo necessaria un’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente, alla luce delle peculiarità della vicenda personale.

Ciò premesso in via generale, osserva il Collegio che il decreto di rigetto risulta idoneamente motivato giacchè l’infezione da HBV non è tale, per natura, gravità e durata, da impedire il rimpatrio; d’altra parte, non sono stati allegati elementi sufficienti a ritenere compromesso o leso il diritto alla salute nè sono ravvisabili condizioni di vulnerabilità, a seguito della comparazione del sistema del Paese d’origine con quello ospitante. Infine, il Tribunale ha accertato non ricorrere il requisito dell’integrazione sul territorio dello Stato, mancando un vincolo familiare e stabile attività lavorativa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come in dispositivo.

Sussistono, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero dell’Interno che liquida in Euro 2.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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