Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4354 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18616/2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che

loarappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

S.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 227/19/2015, depositata in data 20/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in relazione all’anno d’imposta 2007, per recupero a tassazione dell’IRAP versata, in relazione all’anno 2006, a titolo di acconto (svolgendo la contribuente la professione di avvocato), ed indebitamente, secondo l’Ufficio, portata in compensazione, nell’anno successivo, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che la contribuente risultava avere lavorato “esclusivamente per lo studio associato Gianni Origoni Grippo e Partners”, con presumibile utilizzo “di beni strumentali e mezzi finanziari messi a disposizione e forniti da tale studio”, e non aveva fornito prova della mancanza di autonoma organizzazione, presupposto dell’IRAP, ad es. “mediante la produzione del contratto di collaborazione con lo studio associato”, dal quale risultasse la disponibilità o meno della struttura organizzativa dello studio, non essendo sufficienti “l’assenza di dipendenti e/o collaboratori e gli esigui beni strumentali”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella fattispecie astratta di cui agli artt. 2 e 3 citati, in mancanza di autonoma organizzazione. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di omessa o apparente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sempre in ordine alla ritenuta sussistenza delvautonoma organizzazione.

2. La seconda censura, avente rilievo preliminare, è infondata. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, ne contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha esposto le ragioni della ritenuta assoggettabilità ad IRAP dell’attività professionale svolta dal contribuente (cfr. Cass. 5315/2015).

3. La prima censura è invece fondata.

Richiamati i principi da ultimo espressi da questa Corte a S.U. nella sentenza n. 9451/2016, deve osservarsi la C.T.R. ha ritenuto privi di rilievo elementi invece decisivi, quali l’assenza dell’utilizzo di dipendenti o terzi collaboratori ed il valore modesto dei beni strumentali, non eccedenti il minimo indispensabili, ed ha dato valenza determinante alla collaborazione della professionista nello studio associato di terzi, laddove non è in discussione l’assoggettamento ad IRAP del reddito prodotto dallo studio associato (cfr. Cass. S.U. 7371/2016).

La CTR ha dunque dato erroneamente rilievo alla struttura organizzativa riferibile ad altri e dunque non autonoma, laddove lo svolgimento dell’attività libero professionale svolta presso uno studio altrui (e la ricorrente ha dedotto di avere prodotto il Registro IVA vendite, dal quale emergeva che tutte le fatture erano state emesse nei confronti dello studio Gianni Origoni Grippo & Partners, come confermato anche dalla C.T.R.), tenuto conto dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi (nella specie, il quadro RE della dichiarazione presentata in relazione all’anno d’imposta 2006), esclude la presenza di un’autonoma organizzazione (cfr. Cass. 6855/2016; Cass. 8646/2015; Cass. 9692/2012).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, respinto il secondo, va cassata a sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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