Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4353 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DE SIMONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BONAVITACOLA FULVIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott.

M.A. in proprio e quale mandatario della SCCI SpA –

societa’ di cartolarizzazione dei crediti INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI e CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR SPA (gia’ ETR SpA), concessionaria del servizio

nazionale di riscossione per la provincia di Salerno;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 1334/2 007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO

del 19/9/07, depositata l’8/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

udito per la ricorrente l’Avvocato Bonavitacola Fulvio che insiste

nell’accoglimento del ricorso, in subordine, chiede la rimessione dei

termini;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La societa’ De Simone ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata l’8 novembre 2007, con la quale la Corte di appello di Salerno, respingendo l’impugnazione della societa’, aveva confermato la decisione di primo grado, di rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale di pagamento dei contributi previdenziali, e relative somme aggiuntive, di cui era stato omesso il versamento, concernenti il dipendente C.M..

L’INPS ha resistito con controricorso.

La ricorrente lamenta, unitariamente trattando le censure e senza specificare le norme violate, l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, l’omesso esame del vizio di motivazione dedotto in appello, la incompleta ricostruzione dei fatti di causa, la negata ammissione della invocata consulenza tecnica di ufficio e il mancato ricorso da parte del giudice ai poteri istruttori di ufficio.

Il ricorso e’ inammissibile.

Come si e’ gia’ rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., condivisa dal Collegio, la ricorrente non ha adempiuto alle prescrizioni dettate a pena d’inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile nella specie, in quanto il ricorso e’ avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006. Infatti, con riferimento alle violazioni di legge, dedotte peraltro solo genericamente, non ha enunciato alcun quesito di diritto, ne’ per i vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 5, sui quali la ricorrente si e’ diffusa, il ricorso presenta la chiara indicazione del fatto controverso con la successiva sintesi dei rilievi attraverso la quale poter cogliere la fondatezza della censura (Cass. sez. unite 18 giugno 2008 n. 16528), indicazioni che non possono essere desunte dalla formulazione del motivo di ricorso, secondo quanto piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, Cass. 7 novembre 2007 n. 23153, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556).

Va quindi dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso e la De Simone s.r.l., in quanto soccombente, va condannata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti dell’altra intimata ETR s.p.a..

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari;

nulla spese nei confronti dell’altra intimata.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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