Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4353 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4353 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA

sul ricorso 27949-2012 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4602

contro

SIMONELLI FILIPPO MERCURIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio
dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 22/02/2018

difende unitamente all’avvocato STEFANIA ONORATO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 08/10/2012, R. G. N.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

158/2011;

R.G. n. 27949 del 2012

RITENUTO
1 Che la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe,
pronunciando sull’impugnazione proposta da Simonelli Filippo Mercurio nei
confronti dell’INPS (quale successore INPDAP) avverso la sentenza emessa tra le
parti dal Tribunale di Campobasso, in parziale riforma della sentenza impugnata,
accoglieva la domanda relativa alla riliquidazione del TFS e per l’effetto accertava e
dichiarava il diritto del lavoratore alla riliquidazione del trattamento di fine servizio,

del 1977, art. 33, e dagli artt. 1 e 3 del regolamento del Fondo di previdenza del
16 aprile 1980, posto a carico dell’ERSAM, nella misura del 10 per cento della
retribuzione mensile. Condannava l’INPS al pagamento del relativo importo oltre
interessi, e/o maggior danno da svalutazione monetaria, dalla data di maturazione
del credito fino al saldo.
2.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello ricorre l’INPS,

prospettando un motivo di ricorso.
3. Resiste con controricorso il Simonelli.
4. La causa trattata in camera di consiglio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,
veniva rimessa alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
1.

Che con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa

applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 152 del 1968, e
segnatamente degli artt. 4 e 11 della medesima (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Erroneamente, la Corte d’Appello avrebbe ricompreso nella base di calcolo
del TFS il suddetto contributo, atteso che la stessa deve essere determinata con
riguardo alle specifiche voci indicate nella normativa che si assume violata.
1.1. Il motivo è fondato in ragione dei principi da ultimo enunciati da
questa Corte con la pronuncia n. 15302 del 2016 (cfr., anche Cass., n. 176 del
2013), secondo cui: i versamenti effettuati dal datore di lavoro (nella specie,
ERSAM – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise) sul Fondo individuale
integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell’indennità premio di
servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a
norma dell’art. 4 della I. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti
testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha
carattere tassativo e il cui riferimento allo “stipendio o salario” richiede
un’interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali
componenti di tale voce, dei soli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del
valore degli assegni in natura.
1.2. Ed infatti, questa Corte ha da tempo affermato che la retribuzione
contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4

mediante il computo del contributo previsto dalla legge della Regione Molise n. 44

R.G. n. 27949 del 2012

della legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità premio di servizio, è costituita solo
dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la
cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede
un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti
di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli
assegni in natura. Si veda, in tal senso Cass., Sez. Un., n. 3673 del 1997 che, sulla
base di tale principio, ha affermato che non può assumere rilievo, ai fini della
ad personam, anche se

costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto
lo stesso non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non
può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata
norma di previsione.
Tale orientamento è stato confermato da numerose successive decisioni tra
cui Cass. n. 681 del 2003, secondo cui, per le medesime ragioni, non può assumere
rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l’indennità per le
funzioni dirigenziali; Cass. n. 15906 del 2004, secondo cui neppure possono
assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità
di posizione variabile e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente
medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente
indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio,
nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la
circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i
contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass., n. 18999 del
2010, secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della
suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento
di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli
emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate
come componenti fisse dello stipendio, avendo l’amministrazione la facoltà di porre
fine all’assegnazione delle mansioni superiori; Cass. n. 176 del 2013, secondo cui
non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata
indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità (art. 45 CCNL Compatto Sanità 1994 – 1997);
Cass. n. 18231 del 2015 secondo cui non rientra nel computo rilevante l’indennità
di struttura in quanto essa, ancorché voce del trattamento retributivo globale, non
fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma.
2. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

determinazione della suindicata indennità, un assegno

R.G. n. 27949 del 2012

PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Condanna il ricorrente
Simonelli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per
esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura
del 15% e accessori di legge.

Così deciso nell’adunanza camerate del 21 novembre 2017

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