Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4353 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16051/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 689/24/2015, depositata in data 15/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico di medicina generale convenzionato con il SSN e di medico del lavoro) di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal 2007 al 2009 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente (ad eccezione del rimborso del primo acconto 2007, stante la tardività dell’istanza presentata), hanno sostenuto che doveva ritenersi insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP, in quanto, in relazione all’attività di medico convenzionato, l’organizzazione non “ha alcuna rilevanza in quanto non produce vantaggi economici maggiori rispetto a quelli prodotti con le proprie capacità individuali” e la partecipazione alla c.d. medicina di gruppo si rivela inidonea ad incrementare i compensi corrisposti ai singoli medici associati, mentre, in relazione all’attività libero professionale di medico del lavoro, i compensi percepiti erano correlati agli incarichi ricevuti quale “medico aziendale”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, artt. 2697 e 2729 c.c., avendo i giudici della C.T.R. escluso la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di compensi molto elevati e dell’utilizzo di beni strumentali di valore significativo, nonchè, quanto all’anno 2007, di spese per lavoro dipendente (per 4.417,00 annui), e, con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, dei fatti storici decisivi rappresentati dalla partecipazione del contribuente all’associazione “UTAP Ponzano”, dotata di strutture di mezzi e persone (incluso personale infermieristico e di segreteria) e dai “controversi rapporti” con la Mediservice sas, società partecipata da coniuge del contribuente (avendo l’Ufficio eccepito, sin dal primo grado, che le “spese notevoli” indicate ben potevano “riferirsi a tale società”).

2. Il primo motivo è fondato.

Quanto al requisito dell’autonoma organizzazione, in relazione all’attività di lavoro autonomo svolta dal professionista quale medico di medicina generale convenzionato con il SSN, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo, oltre che su una censura di non esiguità delle spese per beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile, sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista, nell’anno 2007, da un dipendente.

Quanto poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorreva verificare se si trattasse o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Ora, in effetti la C.T.R. non ha motivatamente valutato gli elementi rappresentati dalle spese per beni strumentali (del valore medio di circa Euro 80.000,00) e per lavoro dipendente, in relazione all’anno 2007, limitandosi ad affermare l’irrilevanza, in ogni caso, per il medico di medicina generale, dei profili di organizzazione dell’attività professionale.

3. Il secondo motive è infondato.

Quanto invero alla partecipazione del medico all’Associazione UTAP, la C.T.R. non ha omesso l’esame dei suddetto fatto storico, ma lo ha ritenuto non decisivo, qualificando l’associazione tra medici di medicina generale quale Medicina di Gruppo. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

L’ulteriore fatto allegato dalla ricorrente (i, non meglio specificati, “rapporti” con la società partecipata dalla moglie del contribuente), di cui si lamenta l’omesso esame da parte della C.T.R., non rappresenta un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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